CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 04711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 marzo 2024, con scadenza termine assegnato dal giudice al 20 giugno 2024; - il deposito della sentenza è tempestivo alla data del 17 giugno 2024; - la sentenza, emessa all'esito del giudizio cartolare, è stata comunicata in data 22 marzo 2024; - il termine di 45 giorni va a scadere il 4 agosto 2024, quindi nel periodo feriale, il che determina lo slittamento al 4 settembre 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 6 settembre 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/2024 [OSCURATO:PERSONA].ere estensore [OSCURATO:PERSONA] s o [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]