CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 12252/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di Appello di er visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e agli artt. 110, 61 n. 2, 81, 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha affermato di avere richiesto di essere presente all'udienza avanti alla Corte territoriale, fissata per il 18 maggio 2021, ma di avere documentato in data 12 maggio 2021 la propria impossibilità a comparire attesa la positività al patogeno Covid-19. In ragione di ciò, la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare l'impedimento assoluto a comparire e conseguentemente disporre un rinvio dell'udienza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Come è stato correttamente evidenziato dal Procuratore generale, l'imputato non risulta avere tempestivamente richiesto di partecipare personalmente all'udienza avanti alla Corte di Appello nel termine perentorio di giorni quindici liberi prima della celebrazione della stessa, a norma dell'art. 23- bis, comma 4 della legge 26 ottobre 2020, n. 176, ma di avere rappresentato tale intenzione solamente nella richiesta di rinvio della detta udienza, con istanza trasmessa via pec solo sei giorni prima dell'incombente. L'eventuale impossibilità a comparire all'udienza, pertanto, era del tutto irrilevante. 5. L'inequivoco dato processuale comporta l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]