CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 luglio 2024
Cassazione n. 40294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, decidendo in sede di annullamento con rinvio, con ordinanza del 25/7/2024 convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed applicava nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. in esecuzione del mandato di arresto emesso da U.S. [OSCURATO:PERSONA]District of [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai reati di frode elettronica, riciclaggio di denaro e intralcio alla giustizia - ritenendo sussistere il pericolo di fuga dell'estradando. 2. L'Ingenbleek, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 714, comma 2 e 274 lett. b) cod. proc. pen., nonché motivazione mancante o apparente. Rileva che il provvedimento impugnato non adduce alcun elemento concreto ed attuale che dimostri una effettiva propensione dell'estradando a darsi alla fuga, in tal modo sottraendosi al procedimento estradizionale a suo carico; che, invece, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga deve fondarsi su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, elementi cioè che abbiano uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni e preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che, a mente dell'art. 719 cod. proc. pen., in tema di procedura di estradizione passiva, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, di talchè possono essere dedotti, oltre ad errori di diritto, l'inesistenza della motivazione - perché mancante ovvero perché solo apparente, realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo - ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01). 3.2. Osserva, altresì, il Collegio che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna, con la conseguenza che non sono automaticamente trasferibili al presente procedimento cautelare i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga. Nella procedura estradizionale, invero, l'obbligo convenzionale dello Stato richiesto è quello di assicurare l'efficace consegna, ricorrendone le condizioni di legittimità, per cui la custodia cautelare va apprezzata solo in relazione alla valutazione della ricorrenza di situazione concreta che possa ragionevolmente essere incompatibile con l'adempimento efficace di tale inderogabile obbligo internazionale (Sez. 6, n. 34525 del 31/5/2023, Surdu, Rv. 285178 - 01). In altri termini, nella procedura di estradizione passiva le esigenze cautelari vanno valutate in relazione alla finalità del procedimento di consegna, costituita, come si è accennato, dalla traditio in vinculis della persona richiesta, di talchè i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive, così come i criteri di scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela in funzione delle esigenze e delle caratteristiche proprie del procedimento di consegna. 3.3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fondato la concretezza e l'attualità del pericolo di fuga sulla mancanza di qualsivoglia collegamento dell'Ingenbleek, cittadino tedesco con interessi in Svizzera, con il territorio dello Stato italiano. Ebbene, rispetto a tale circostanza il motivo di imputazione risulta aspecifico, atteso che nulla argomenta, evitando, dunque, di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, sintetica, ma certamente non silente o apodittica, considerato che ha fondato il giudizio prognostico sul pericolo di fuga, tipico della procedura di consegna, ancorandolo ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando, quale la mancanza di radicamento sul territorio italiano. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 4. All'inannmissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.