CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente allamancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile ilricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, previa rinuncia aimotivi di appello sulla responsabilità penale, in parziale riforma della sentenza delGiudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta aCarofiglio Antonio, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione al reato dicui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con lal. 26/2019.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione dellacausa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. La Corte d'appello avrebbe esclusol'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendol'esiguità del danno considerato l’indebito percepimento di € 9.000,00, sicchè erainsussistente la tenuità dell’offesa in uno con i precedenti penali e la nonoccasionalità, avendo lo stesso imputato reiterato il reato presentando due istanzevolte alla percezione del Rdc, erroneamente ritenendo l’abitualità della condotta,non avendo l’imputato riportato almeno due reati della stessa indole, non essendoi precedenti penali dell’imputato della stessa indole. Sotto altro profilo censural’esclusione della tenuità dell’offesa, dalla gravità del fatto (importo percepito),non esistendo un'offesa tenue o grave in chiave archetipica, ma è la concretamanifestazione del reato che ne segna il disvalore. Ed ancora, la Corte territorialenon avrebbe considerato il comportamento successivo del ricorrente che harinunciato al primo motivo di appello in punto responsabilità e ha posto in essereuna concreta condotta riparatoria provvedendo parzialmente alla restituzione diquanto indebitamente percepito.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1,lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della riduzione per ilreato ai sensi dell’art. 442 cod.proc.pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente allamancata riduzione per il rito abbreviato, dichiarando nel resto inammissibile ilricorso.La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell’annullamento con osenza rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato.Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confronti, èstato condannato per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e art. 7 comma1, d.l. n. 4 del 2019, per avere reso false informazioni nella specie, nelle duerichieste di beneficio economico, trasmesse all’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e17/01/2020, ometteva di comunicare i redditi percepiti dalla figlia convivente, conindebita percezione della somma di € 9.000,00.Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dallalegge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desumedal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la nonabitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a suavolta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.,(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitàdel dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla basedei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno edel pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1,sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quellodella non abitualità del comportamento.Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con lasentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come,ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilitàprevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore,anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno dueilleciti, oltre quello preso in esame.3. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa inragione della non tenuità dell’offesa derivante dalla non irrisoria somma percepita(€ 9.000,00) e della condotta reiterata per avere inoltrato ben due istanze volteall’ottenimento del beneficio economico, (da cui il riferimento alla non occasionalitàdel comportamento) in uno con i precedenti penali. Pur avendo richiamato iprecedenti penali, la corte territoriale, ha ancorato il giudizio di non particolaretenuità dell’offesa sulla scorta del primo requisito previsto dalla norma, requisitonon alternativo all’abitualità, argomentando la non tenuità dell’offesa sulla scortadei due “indici requisiti” tratti dalla condotta reiterata e di quanto indebitamentepercepito (€ 9.000,00). Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale,pur richiamando i precedenti dell’imputato, non ha escluso la causa di nonpunibilità per effetto del comportamento abituale, ma, si ribadisce, escludendo laricorrenza del primo requisito - la particolare tenuità dell'offesa – che devesussistere congiuntamente con la non abitualità del comportamento.Quanto alla parziale restituzione, che ha giustificato il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, per effetto della modifica dell’art. 131 biscod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, si osserva che la Corte dicassazione ha chiarito che la condotta post factum, è uno degli elementi che ilgiudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa inuno con gli altri. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condottedefinite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere"susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misuradell'offesa.4. La corte territoriale, nel caso in scrutinio, nel valorizzare la parzialerestituzione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, inquanto espressiva di un atteggiamento collaborativo e di resipiscenza che haconsentito con la rinuncia ai motivi ala celere definizione del processo, l’haimplicitamente ritenuta, in uno con gli altri elementi già valorizzati ( la reiterazionedella condotta), non apprezzabile per elidere un giudizio di non particolare tenuitàdell’offesa.La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’haargomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.5. È fondato il secondo motivo di ricorso.La sentenza impugnata, nel rideterminare il complessivo trattamentosanzionatorio, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, l’haridotta, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni unodi reclusione, omettendo la riduzione della pena per il rito abbreviato.6. La sentenza va pertanto sul punto annullata senza rinvio, potendo QuestaCorte, ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l cod.proc.pen.. provvedere arideterminare la pena in mesi otto di reclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazionedella pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]