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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 05971/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1512/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 42/2015, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso decreto di [OSCURATO:PERSONA] in RG n.3675/2016 depositatoil 01/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che parte ricorrente ha depositato il 4.3.2024 atto di rinunzia, cui ha aderito parte controricorrente; Ritenuto pertanto che, pur non essendo trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato, in relazione al tenore dell’atto da ultimo depositato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza condanna alle spese, in conformità alla volontà delle parti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1512/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 42/2015, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso decreto di [OSCURATO:PERSONA] in RG n.3675/2016 depositatoil 01/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che parte ricorrente ha depositato il 4.3.2024 atto di rinunzia, cui ha aderito parte controricorrente; Ritenuto pertanto che, pur non essendo trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato, in relazione al tenore dell’atto da ultimo depositato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza condanna alle spese, in conformità alla volontà delle parti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Decreto Cassazione n. 05971/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris