CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 13 giugno 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia in data 19 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia (anni due di reclusione ed euro 516 di multa) per il reato di ricettazione. Rilevato che sia il primo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533, 546 e 354 cod. proc. pen. con riferimento all'operata inversione dell'onere della prova, che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011 con riferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 7 CEDU, che il terzo motivo che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546 cod. proc. pen., 157 e 160 cod. pen., sono del tutto eccentrici rispetto alla fattispecie, deducendo censure che nulla attengono alla vicenda oggetto di gravame (il ricorrente, nell'intestazione dell'atto di ricorso, riprende i numeri del procedimento - RGNR 15434/2014 e RGCA 1206/2020 - cui si riferisce la sentenza in epigrafe ma poi riporta un numero di sentenza d'appello - e precisamente, l'RG n. 1524/2022 - che, sebbene pronunciata sempre nella data del 13/06/2022, risulta differente da quello - sent. n. 2647/2022 - del procedimento di cui ai succitati numeri di RGNR e di RGCA); Ritenuto, pertanto, che il ricorso, attesa la sua genericità in punto di identificazione del provvedimento impugnato non essendovi prova che nella data del 13/06/2022 il Bruno abbia riportato dalla medesima autorità giudiziaria altra condanna con pena cletentiva identica (anni due di reclusione) in relazione ad altro procedimento, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]