Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03898/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto del Pubblico ministero che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio e di restituzione dei beni sopposti a vincolo.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, mancanza e illogicità della motivazione.

Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'erroneità della decisione del G.i.p., che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché rivolta alla caducazione degli elementi che sostenevano il fumus in ordine al sequestro, mentre -assume il ricorrente- "avrebbe dovuto rilevare la mancanza ovvero la caducazione degli elementi posti a sostegno del fumus sul punto, nessun atto concretamente motivato".

"E allora -scrive il ricorrente- secondo il provvedimento del G.i.p. di inammissibilità, l'assenza di qualsiasi concreta motivazione in tema di convalida del sequestro e in assenza di qualsiasi provvedimento del riesame, all'indagato sarebbe preclusa ogni opposizione ex art. 263 c.p.p.". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che il ricorrente rimarca come l'opposizione proposta davanti al G.i.p. avesse a oggetto l'originaria assenza del fumus commissi delicti, «elemento essenziale mai concretamente valutato da un Giudicante [...].

Il G.i.p. avrebbe dovuto rilevare la mancanza ovvero la caducazione degli elementi posti a sostegno del fumus sul punto [...].

Ed invero, la convalida del sequestro probatorio del P.M. è sostenuto da un semplice stampato che non contiene elementi di fatto che sostengano i reati contestati».

1.2. Da tale premessa emerge come l'oggetto dell'opposizione fosse - dichiaratamente- il provvedimento di convalida del sequestro e non il rigetto dell'istanza di dissequestro, visto che l'impugnazione era intesa a negare la sussistenza originaria dei requisiti richiesti per disporre ovvero per convalidare il sequestro probatorio, così impingendo temi opponibili con il riesame avverso il provvedimento genetico del sequestro e non con l'opposizione ai sensi dell'art. 263 cod proc. pen..

A tal proposito occorre ribadire che «in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo», (Sez. 5 - , Sentenza n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17809 del 26/01/2011, Fannà, Rv. 249989 - 01).

Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato, in quanto il G.i.p. ha fatto corretta applicazione del principio di diritto ora enunciato.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto del Pubblico ministero che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio e di restituzione dei beni sopposti a vincolo. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, mancanza e illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'erroneità della decisione del G.i.p., che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché rivolta alla caducazione degli elementi che sostenevano il fumus in ordine al sequestro, mentre -assume il ricorrente- "avrebbe dovuto rilevare la mancanza ovvero la caducazione degli elementi posti a sostegno del fumus sul punto, nessun atto concretamente motivato". "E allora -scrive il ricorrente- secondo il provvedimento del G.i.p. di inammissibilità, l'assenza di qualsiasi concreta motivazione in tema di convalida del sequestro e in assenza di qualsiasi provvedimento del riesame, all'indagato sarebbe preclusa ogni opposizione ex art. 263 c.p.p.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che il ricorrente rimarca come l'opposizione proposta davanti al G.i.p. avesse a oggetto l'originaria assenza del fumus commissi delicti, «elemento essenziale mai concretamente valutato da un Giudicante [...]. Il G.i.p. avrebbe dovuto rilevare la mancanza ovvero la caducazione degli elementi posti a sostegno del fumus sul punto [...]. Ed invero, la convalida del sequestro probatorio del P.M. è sostenuto da un semplice stampato che non contiene elementi di fatto che sostengano i reati contestati». 1.2. Da tale premessa emerge come l'oggetto dell'opposizione fosse - dichiaratamente- il provvedimento di convalida del sequestro e non il rigetto dell'istanza di dissequestro, visto che l'impugnazione era intesa a negare la sussistenza originaria dei requisiti richiesti per disporre ovvero per convalidare il sequestro probatorio, così impingendo temi opponibili con il riesame avverso il provvedimento genetico del sequestro e non con l'opposizione ai sensi dell'art. 263 cod proc. pen.. A tal proposito occorre ribadire che «in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo», (Sez. 5 - , Sentenza n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17809 del 26/01/2011, Fannà, Rv. 249989 - 01). Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato, in quanto il G.i.p. ha fatto corretta applicazione del principio di diritto ora enunciato. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2
Decreto Cassazione n. 03898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris