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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24116/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente ad asseriti difetti della motivazione addotti in termini di assoluta genericità, prospettando mere indicazioni di principio ma senza precisare quali siano gli assunti critici difensivi propostQ-con l'appello pretermessi dalla Corte del merito/il tutto a fronte di un argomentare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti '' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/4/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente ad asseriti difetti della motivazione addotti in termini di assoluta genericità, prospettando mere indicazioni di principio ma senza precisare quali siano gli assunti critici difensivi propostQ-con l'appello pretermessi dalla Corte del merito/il tutto a fronte di un argomentare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti '' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/202
Sentenza Cassazione n. 24116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris