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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15027/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2779/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale delle Milizie n. 2, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1271/2022 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il 29/9/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,27 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2779/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale delle Milizie n. 2, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1271/2022 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il 29/9/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,27 maggio
Decreto Cassazione n. 15027/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris