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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1969

Cassazione n. 07561/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1969 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 39898/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata con l'abbreviato alle pene di legge per il reato dell'articolo 74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, con il secondo lamenta il diniego delle generiche e con il terzo la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive; Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che la Langella faceva parte di un'organizzazione strutturata, guidata dal marito, [OSCURATO:PERSONA], che usava lei, il figlio e altri, per gli approvvigionamenti e le consegne; la donna era perfettamente consapevole dell'attività illecita svolta e collaborava attivamente, come emerso dalle conversazioni intercettate da cui era chiaro che conosceva i nomi degli acquirenti, che intendeva gli ordini del marito senza ulteriori spiegazioni, che protestava quando il compito da svolgere era gravoso, perché doveva allontanarsi dalla sala bingo dove lavorava o doveva uscire sotto la pioggia, che era in grado di occultare la documentazione quando intervenivano i controlli; Rilevato che la Corte territoriale ha puntualmente motivato sul diniego delle generiche, avuto riguardo non solo la condotta processuale ma anche al precedente penale specifico; Rilevato che la Corte territoriale ha altresì puntualmente motivato in merito all'impossibilità di applicare le pene sostitutive in luogo della pena detentiva, perché non vi erano ragionevoli probabilità che l'applicazione della sanzione sostitutiva favorisse la rieducazione della donna né idonee garanzie circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni imposte, in tal senso deponendo sia profili di tipo oggettivo collegati alla condotta e alle sue modalità, tali da rivelare contatti tutt'altro che occasionali col mondo della criminalità, sia di tipo soggettivo considerato che l'imputata aveva mostrato notevole tendenza a delinquere e scarsa resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1969 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 39898/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata con l'abbreviato alle pene di legge per il reato dell'articolo 74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, con il secondo lamenta il diniego delle generiche e con il terzo la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive; Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che la Langella faceva parte di un'organizzazione strutturata, guidata dal marito, [OSCURATO:PERSONA], che usava lei, il figlio e altri, per gli approvvigionamenti e le consegne; la donna era perfettamente consapevole dell'attività illecita svolta e collaborava attivamente, come emerso dalle conversazioni intercettate da cui era chiaro che conosceva i nomi degli acquirenti, che intendeva gli ordini del marito senza ulteriori spiegazioni, che protestava quando il compito da svolgere era gravoso, perché doveva allontanarsi dalla sala bingo dove lavorava o doveva uscire sotto la pioggia, che era in grado di occultare la documentazione quando intervenivano i controlli; Rilevato che la Corte territoriale ha puntualmente motivato sul diniego delle generiche, avuto riguardo non solo la condotta processuale ma anche al precedente penale specifico; Rilevato che la Corte territoriale ha altresì puntualmente motivato in merito all'impossibilità di applicare le pene sostitutive in luogo della pena detentiva, perché non vi erano ragionevoli probabilità che l'applicazione della sanzione sostitutiva favorisse la rieducazione della donna né idonee garanzie circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni imposte, in tal senso deponendo sia profili di tipo oggettivo collegati alla condotta e alle sue modalità, tali da rivelare contatti tutt'altro che occasionali col mondo della criminalità, sia di tipo soggettivo considerato che l'imputata aveva mostrato notevole tendenza a delinquere e scarsa resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbr
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