CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal quale è rappresentato e difeso,giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 351/23 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,pubblicata il 19/05/23;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie del ricorrente.Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA], contestandogliinadempienze e negligenze nell’esecuzione di alcuni impiantitecnologici, termici, idraulici e di adduzione del gas nell’immobile incorso di costruzione in Montefalco (PG), a lui appaltati con contrattodel 19/6/06; ha chiesto di accertare il ritardo del convenuto nellarealizzazione e consegna delle opere, da terminare non oltre 120 giornie la sussistenza di vizi tali da rendere incompatibile la prosecuzione delrapporto, con conseguente risarcimento dei danni, quantificati in euro250.000,00.Il convenuto, costituitosi, ha replicato che gli erano staticommissionati imponenti lavori aggiuntivi, da lui regolarmentecompiuti, consistiti nella realizzazione di un impianto di irrigazione e diuna centrale termica, nella realizzazione di una sauna e di un bagnoturco, nel montaggio dei sanitari, dei termo-arredi, degli accessori deibagni e negli interventi manutentivi della limitrofa abitazione delcustode e ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento del residuoprezzo ancora non corrisposto e del corrispettivo di queste opere extracontractum.Con sentenza n. 14/2020 del 31/12/19, il Tribunale di Spoleto harilevato la tacita rinuncia alla domanda principale da parte dell’attoreperché il credito ancora a lui spettante per la esecuzione delle opereextracontratto, eseguite in favore dell’attore, era comunque inferioreall’importo necessario al ripristino dei vizi delle opere eseguite comeaccertati in giudizio.Con sentenza n. 351/2023, la Corte di appello di Perugia harigettato l’appello dell’appaltatore Cucurachi, confermando la correttaapplicazione della compensazione atecnica come operata dal Tribunale.Ric. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -2-Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026Avverso questa sentenza il Cucurachi ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a un unico motivo, illustrato da successivamemoria; il [OSCURATO:PERSONA], invece, non ha svolto difese in questa sede.In data 13/2/2025, il Consigliere delegato ha formulato propostadi definizione anticipata; il ricorrente ha chiesto tempestivamente ladecisione.La trattazione della causa è stata fissata all’odierna udienza, incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi che il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano, autore della proposta di definizione accelerata del ricorsoin esame non si trova in condizioni di incompatibilità. Come precisatodalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, infatti, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Cucurachiha lamentato, sotto un primo profilo, la falsa applicazione dellaRic. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -3-Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026compensazione c.d. atecnica e/o impropria e la violazione dell’art. 1241e ss. cod. civ. nel combinato disposto, ove occorra, con l’art. 12preleggi, nonché, con un secondo profilo, la violazione dell’art. 100 cod.proc. civ. e, infine, con un terzo profilo, la violazione degli artt. 1173,1174, 1218 e 1453 cod. civ. anche in combinato disposto con gli artt.1655, 1660, 1661, 1665 e 1666 cod. civ.: la Corte d’appello – e ilTribunale prima – operando la compensazione tra il suo credito el’asserito credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per i vizi delle opere nonavrebbe considerato che quest’ultimo non aveva più coltivato la suadomanda, abbandonandola, sicché, in difetto di permanenzadell’interesse ad agire di controparte, non avrebbe potuto rilevared’ufficio la compensazione atecnica, seppure è vero che quest’ultimacostituisce un eccezione in senso lato.Il motivo è infondato sotto tutti i suoi profili in cui si articola.Secondo un principio generale che in tema di adempimento delcontratto di appalto, l’appaltatore che pretenda l’adempimento hal’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propriaobbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente alcontratto e alle regole dell’arte (Cass. n. 1701/2025; Cass. n.25410/2024; Cass. n. 16312/2024; Cass. n. 1634/2020; Cass. n.98/2019; Cass. n. 936/2010; Cass. n. 3472/2008). Chi chiede ingiudizio l’esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento delcompenso asseritamente maturato), infatti, non dev’essere, a suavolta, inadempiente e ha piuttosto, l’onere di offrire l’esecuzione dellapropria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguitecontestualmente, ovvero l’onere di dimostrare di aver adempiuto lapropria obbligazione, se — come avviene per l’appaltatore —l’esecuzione della sua prestazione preceda l’adempimento cui lacontroparte appaltante è tenuta e, cioè, il pagamento del corrispettivo.Ric. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -4-Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026In applicazione di tali principi, indipendentemente dalla rinunciaalle domande formulate dal committente, una volta accertatal’integrazione dei vizi dell’opera, come da consulenza tecnica d’ufficioespletata, il corrispettivo residuo rivendicato dall’appaltatore nonavrebbe potuto essere riconosciuto per difetto del suo presuppostocostitutivo, essendo per tabulas esclusa la regolare esecuzionedell’opera, tale da legittimare la pretesa della prestazionesinallagmatica consistente nel pagamento.Ciò posto, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e creditihanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi èluogo ad una ipotesi di compensazione «propria», bensì ad un meroaccertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivicrediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procederesenza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domandariconvenzionale.In questa verifica contabile delle reciproche poste attive e passivedelle parti consiste la compensazione cosiddetta «atecnica oimpropria» che, per questa sua natura, può essere accertata dalgiudice, d'ufficio, anche in grado di appello, senza che sia necessariaun'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre chel'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamenteacquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte diesercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (Cass.Sez. 3, n. 26365 del 09/10/2024; Sez. 2, n. 6700 del 13/03/2024; Sez.1, n. 33872 del 17/11/2022; Sez. 3, n. 16800 del 13/08/2015).Il principio consegue al fatto che, ove il convenuto contrappongaalla pretesa attorea fatti cui la legge attribuisce autonoma idoneitàmodificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto fondantesiffatta pretesa, occorre distinguere il relativo potere di allegazione,che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e neiRic. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -5-Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo alle relativepreclusioni e decadenze), da quello di rilevazione, che spetta alla parte(nel rispetto delle preclusioni per questa stabilite) soltanto qualora lamanifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista qualeelemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi dieccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) ovveroquando singole disposizioni espressamente ne indichino comeindispensabile l'iniziativa.In ogni altro caso, invece, i fatti risultanti dal materiale probatoriolegittimamente acquisito sono rilevabili d'ufficio, senza che si verifichialcun superamento del divieto di scienza privata del giudice o dellepreclusioni e decadenze stabilite, atteso che il generale potere-doveredi rilievo ufficioso delle eccezioni si traduce semplicementenell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, adeterminati fatti modificativi, impeditivi o estintivi purchélegittimamente acquisiti al processo e provati.In tal senso è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciatoalla contrapposta domanda risarcitoria.In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è luogo a statuizionesulle spese perché l’intimato non ha svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato alpagamento, equitativamente determinata, di una somma a favore dellaCassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloRic. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -6-Numero registro generale 13566/2024Numero sezionale 2631/2025Numero di raccolta generale 16437/2026Data pubblicazione 27/05/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di euro 1.000,00 infavore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 5 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 13566 sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -7-