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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 13757/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG 6i.. cg_->e.CLQ.. c,tkil k. rex_ rao ct,t‘i >cì cco-ti>. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 24 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo - in procedura di prevenzione - ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2020.

Con dette decisioni è stato applicato a [OSCURATO:PERSONA] un aggravamento della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per complessivi anni cinque) ed è stata disposta la confisca di taluni beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] (meglio descritti in atti). 1.1 In sintesi, va evidenziato che secondo la Corte di merito: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità qualificata in ragione della lunga militanza, con ruolo di assoluto rilievo, nella associazione mafiosa denominata Cosa nostra e la lunga detenzione sofferta (dal 2014) non ha comportato l'emersione di alcuna condotta inquadrabile in termini di dissociazione o riduzione dell'apporto. [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti con elementi di vertice e si è dedicato al reinvestimento dei profitti illeciti.

Va ritenuto portatore di pericolosità attuale ; b) quanto alla misura patrimoniale si ribadiscono le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.

L'immobile intestato alla Miragliotta risulta acquistato nel 2008 ed è abitato (in forza di contratto di locazione) dalla famiglia del [OSCURATO:PERSONA].

La natura formale della intestazione (e della locazione) viene ribadita sulla base dei risultati di captazioni di conversazioni e sull'analisi della scarsa capacità reddituale della Miragliotta medesima.

L'acquisto è avvenuto nel periodo di 'massima espansione' della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai beni intestati al D'Alia, si ribadisce parimenti la validità probatoria della ricostruzione operata in primo grado, basata su esiti di captazioni di conversazioni e sul contributo dichiarativo reso da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto decreto sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deduce, al primo motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento al presupposto della attualità della pericolosità.Si evidenzia, in particolare, che l'ultima condotta criminosa risale al 2014 e da quella data il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto detenuto.

La decisione non avrebbe, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi da Sez.

U. Gattuso sul punto. 2.1.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in punto di durata della misura.

Non vi sarebbe stato concreto apprezzamento della doglianza introdotta in secondo grado. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dell'immobile a lei intestato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver soddisfatto l'onere di allegazione gravante sul terzo intestatario (produzione dell'atto di acquisto e della documentazione reddituale).

La Corte di Appello avrebbe, pertanto, affermato in modo solo apparente la riferibilità dell'acquisto al [OSCURATO:PERSONA].

Le intercettazioni indicate nella decisione, inoltre, si riferiscono all'anno 2014, lì dove l'acquisto risale al 2008. rt-ri 2.3 D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, deduce deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alla confisca.

Si evidenzia che non vi è prova del preteso 'rapporto fiduciario' tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Alia e che le conversazioni oggetto di captazione non si riferiscono ai beni oggetto di confisca.

Si ripropone il tema della attendibilità del dichiarante Chianello e della scarsa verosimiglianza del suo racconto.

Si ribadisce, altresì, che la azienda era una officina di piccole dimensioni, che non aveva richiesto un consistente investimento iniziale.

3. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.

4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato, avendo la Corte di secondo grado svolto argomentazioni concrete e logiche sul tema della ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità.

Il periodo di carcerazione (prima in custodia cautelare, poi in esecuzione della pena) è stato oggetto di esame, con apprezzamento di fatto (l'assenza di indicatori di ravvedimento o comunque di dissociazione dal precedente agire) che risulta insindacabile nella presente sede di legittimità (nel cui ambito non è nemmeno deducibile il vizio di motivazione ma solo l'apparenza della medesima).

Ne deriva che la condizione soggettiva è stata rapportata allo stabile inserimento, con ruolo di primaria importanza, nel gruppo mafioso, il che consente di ritenere soddisfatta la condizione (motivazione in positivo) imposta dagli arresti interpretativi citati nell'atto di ricorso.

Quanto al profilo della durata della misura va rilevato che con il provvedimento impugnato è stata esclusivamente incrementata la sottoposizione (da quattro a cinque anni), il che rende generico - sul punto - l'atto di ricorso (che pare censurare la durata complessiva) .

La Corte di Appello, peraltro, esprime una, sia pur sintetica, argomentazione su tale aspetto, il che esclude l'ipotesi della motivazione apparente.

5. Il ricorso della terza Miragliotta è infondato.

Anche in questo caso non può parlarsi di motivazione apparente (unico vizio argomentativo deducibile in sede di legittimità in riferimento al procedimento di prevenzione) posto che in sede di merito sono state ampiamente argomentate le componenti fattuali del giudizio di ritenuta 'riferibilità' del bene immobile alla iniziativa economica del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, peraltro, di una valutazione indiziaria - ma non per questo non consentita - che utilizza i contenuti delle conversazioni captate nel 2014 allo scopo di far emergere come il bene fosse ab initio (2008) riferibile al [OSCURATO:PERSONA], aspetto con cui la ricorrente omette di confrontarsi.

Non può parlarsi, pertanto, di inversione dell'onere dimostrativo, posto che in sede di merito è stata oggetto di valutazione la complessiva allegazione difensiva, ritenuta tuttavia non in grado di incrinare il compendio indiziario teso a raffigurare la fittizia intestazione dell'immobile.

6. Il ricorso del terzo D'Alia è infondato.

Va ribadito che non può parlarsi di motivazione apparente (unico vizio argomentativo deducibile in sede di legittimità in riferimento al procedimento di prevenzione) posto che in sede di merito sono state ampiamente argomentate le componenti fattuali del giudizio di ritenuta `riferibilità' del bene immobile alla iniziativa economica del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, peraltro, di una valutazione indiziaria - ma non per questo non consentita - che utilizza i contenuti delle conversazioni per asseverare legittimamente la 'particolare vicinanza' del D'Alia al [OSCURATO:PERSONA] ed alle esigenze del nucleo familiare del medesimo.

A ciò accedono, in chiave specifica circa l'attività di impresa, le dichiarazioni del collaborante Chianello ed anche in tal caso la difesa finisce con il dedurre non già l'apparenza di motivazione ma la sua persuasività, il che finisce per render4e il motivo anche non consentito.

7. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG 6i.. cg_->e.CLQ.. c,tkil k. rex_ rao ct,t‘i >cì cco-ti>. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 24 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo - in procedura di prevenzione - ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2020. Con dette decisioni è stato applicato a [OSCURATO:PERSONA] un aggravamento della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per complessivi anni cinque) ed è stata disposta la confisca di taluni beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] (meglio descritti in atti). 1.1 In sintesi, va evidenziato che secondo la Corte di merito: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità qualificata in ragione della lunga militanza, con ruolo di assoluto rilievo, nella associazione mafiosa denominata Cosa nostra e la lunga detenzione sofferta (dal 2014) non ha comportato l'emersione di alcuna condotta inquadrabile in termini di dissociazione o riduzione dell'apporto. [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti con elementi di vertice e si è dedicato al reinvestimento dei profitti illeciti. Va ritenuto portatore di pericolosità attuale ; b) quanto alla misura patrimoniale si ribadiscono le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. L'immobile intestato alla Miragliotta risulta acquistato nel 2008 ed è abitato (in forza di contratto di locazione) dalla famiglia del [OSCURATO:PERSONA]. La natura formale della intestazione (e della locazione) viene ribadita sulla base dei risultati di captazioni di conversazioni e sull'analisi della scarsa capacità reddituale della Miragliotta medesima. L'acquisto è avvenuto nel periodo di 'massima espansione' della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai beni intestati al D'Alia, si ribadisce parimenti la validità probatoria della ricostruzione operata in primo grado, basata su esiti di captazioni di conversazioni e sul contributo dichiarativo reso da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto decreto sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deduce, al primo motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento al presupposto della attualità della pericolosità.Si evidenzia, in particolare, che l'ultima condotta criminosa risale al 2014 e da quella data il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto detenuto. La decisione non avrebbe, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi da Sez. U. Gattuso sul punto. 2.1.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in punto di durata della misura. Non vi sarebbe stato concreto apprezzamento della doglianza introdotta in secondo grado. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dell'immobile a lei intestato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver soddisfatto l'onere di allegazione gravante sul terzo intestatario (produzione dell'atto di acquisto e della documentazione reddituale). La Corte di Appello avrebbe, pertanto, affermato in modo solo apparente la riferibilità dell'acquisto al [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni indicate nella decisione, inoltre, si riferiscono all'anno 2014, lì dove l'acquisto risale al 2008. rt-ri 2.3 D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, deduce deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alla confisca. Si evidenzia che non vi è prova del preteso 'rapporto fiduciario' tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Alia e che le conversazioni oggetto di captazione non si riferiscono ai beni oggetto di confisca. Si ripropone il tema della attendibilità del dichiarante Chianello e della scarsa verosimiglianza del suo racconto. Si ribadisce, altresì, che la azienda era una officina di piccole dimensioni, che non aveva richiesto un consistente investimento iniziale. 3. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato, avendo la Corte di secondo grado svolto argomentazioni concrete e logiche sul tema della ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità. Il periodo di carcerazione (prima in custodia cautelare, poi in esecuzione della pena) è stato oggetto di esame, con apprezzamento di fatto (l'assenza di indicatori di ravvedimento o comunque di dissociazione dal precedente agire) che risulta insindacabile nella presente sede di legittimità (nel cui ambito non è nemmeno deducibile il vizio di motivazione ma solo l'apparenza della medesima). Ne deriva che la condizione soggettiva è stata rapportata allo stabile inserimento, con ruolo di primaria importanza, nel gruppo mafioso, il che consente di ritenere soddisfatta la condizione (motivazione in positivo) imposta dagli arresti interpretativi citati nell'atto di ricorso. Quanto al profilo della durata della misura va rilevato che con il provvedimento impugnato è stata esclusivamente incrementata la sottoposizione (da quattro a cinque anni), il che rende generico - sul punto - l'atto di ricorso (che pare censurare la durata complessiva) . La Corte di Appello, peraltro, esprime una, sia pur sintetica, argomentazione su tale aspetto, il che esclude l'ipotesi della motivazione apparente. 5. Il ricorso della terza Miragliotta è infondato. Anche in questo caso non può parlarsi di motivazione apparente (unico vizio argomentativo deducibile in sede di legittimità in riferimento al procedimento di prevenzione) posto che in sede di merito sono state ampiamente argomentate le componenti fattuali del giudizio di ritenuta 'riferibilità' del bene immobile alla iniziativa economica del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, peraltro, di una valutazione indiziaria - ma non per questo non consentita - che utilizza i contenuti delle conversazioni captate nel 2014 allo scopo di far emergere come il bene fosse ab initio (2008) riferibile al [OSCURATO:PERSONA], aspetto con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Non può parlarsi, pertanto, di inversione dell'onere dimostrativo, posto che in sede di merito è stata oggetto di valutazione la complessiva allegazione difensiva, ritenuta tuttavia non in grado di incrinare il compendio indiziario teso a raffigurare la fittizia intestazione dell'immobile. 6. Il ricorso del terzo D'Alia è infondato. Va ribadito che non può parlarsi di motivazione apparente (unico vizio argomentativo deducibile in sede di legittimità in riferimento al procedimento di prevenzione) posto che in sede di merito sono state ampiamente argomentate le componenti fattuali del giudizio di ritenuta `riferibilità' del bene immobile alla iniziativa economica del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, peraltro, di una valutazione indiziaria - ma non per questo non consentita - che utilizza i contenuti delle conversazioni per asseverare legittimamente la 'particolare vicinanza' del D'Alia al [OSCURATO:PERSONA] ed alle esigenze del nucleo familiare del medesimo. A ciò accedono, in chiave specifica circa l'attività di impresa, le dichiarazioni del collaborante Chianello ed anche in tal caso la difesa finisce con il dedurre non già l'apparenza di motivazione ma la sua persuasività, il che finisce per render4e il motivo anche non consentito. 7. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 13757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris