CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 agosto 2025
Cassazione n. 25993/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26842/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del rappresentante in atti indicato, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.394/2024 depositata il 05/06/2024 ; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre: per il Ministero e l’Agenzia, alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; per [OSCURATO:SOCIETA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis