CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pronuncia di condanna per il capo b) e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati diresistenza ex art. 337 c.p. (non essendosi fermato all'alt, mentre era alla guida di un motociclo senza casco, e dandosi alla fuga ad alta velocità per alcuni chilometri, mettendo in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali inseguitori e dei passanti) e di guida senza patente perché mai conseguita (condotta reiterata nel biennio) ex art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. La Corte poneva a fondamento della decisione, da un lato, la circostanziata e affidabile relazione di servizio dei Carabinieri di Marsala, confermata dal teste, ufficiale di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, la pregressa analoga violazione amministrativa commessa nel biennio e sanzionata, per la quale "la difesa non ha fornito prova della non definitività". In assenza di ulteriori elementi e in ragione delle modalità della condotta, da cui emergeva una personalità negativa, la mera condizione di incensuratezza dell'imputato non consentiva la concessione delle attenuanti generiche. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone il vizio di motivazione quanto all'insussistenza, nella condotta di fuga dell'imputato, degli elementi costitutivi della violenza o della minaccia propri del delitto di resistenza, nonché la violazione di legge per il reato di cui al capo b), atteso il difetto di recidiva nel biennio essendo carente la prova della definitività dell'accertamento del pregresso illecito amministrativo. Ha inoltre denunciato il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. In data 1°aprile 2026 la difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati. 2. Il motivo di ricorso in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di resistenza si palesa inammissibile, perché per un verso aspecifico rispetto all'apparato argomentativo della sentenza impugnata e per altro verso non consentito, attenendo esso esclusivamente alla ricostruzione probatoria del fatto e al merito delle conformi soluzioni decisorie dei giudici di primo e di secondo grado. 2Il motivato giudizio di merito, congruamente e logicamente argomentato in fatto e in diritto, non è infatti sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della decisione impugnata. 3. Parimenti privo di pregio è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti / non essendo emersi elementi positivi di valutazione che inducano a riconoscerle a fronte di modalità dell'azione da cui è emersa una personalità negativa. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire. 4. Merita viceversa accoglimento il secondo motivo di ricorso concernente la contestazione del reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, che, non depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, si configura anzi come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo. Il Tribunale ha ritenuto la prova della penale responsabilità dell'imputato dall'avvenuto, pregresso, accertamento di un'analoga condotta di guida senza patente, siccome mai conseguita, per cui era stato sanzionato, nel biennio precedente, per la medesima infrazione. Tuttavia, deve rilevarsi che, ai fini della integrazione della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ima è necessario che questo sia stato definitivamente accertato, dandosene la relativa dimostrazione (Sez. 4, n. 21294 del 19/05/2022, Cacioppo, non mass.). Orbene, della definitività di siffatto accertamento, nella specie, non vi è alcuna traccia nella imputazione né in sentenza, nella quale, viceversa, si sostiene erroneamente - rovesciando ii relativo onere probatorio - che, a fronte dello specifico motivo di gravame, "la difesa non ha fornito prova della non definitività di tale violazione amministrativa". 3La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame di tale capo alla stregua del principio sopra richiamato. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità in ordine al reato di cui al capo A). P.Q.M