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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32434/2026

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a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso nei reati di rapinaex artt. 110 e 628 cod. pen., nonché agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., reiterale medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha ricostruito, sulla base di uncompendio indiziario grave, preciso e concordante – costituito dalla disponibilitàdell'abitazione della ricorrente quale base logistica per gli spostamenti dei correi,dalla messa a disposizione del motociclo utilizzato per la fuga, dal tenore delleconversazioni intercettate e dalle dazioni di denaro ricevute in coincidenzatemporale con la commissione dei delitti – il consapevole contributo concorsualedella ricorrente alla realizzazione di entrambe le rapine, sicché il motivo, nellamisura in cui sollecita una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio,si risolve in una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione ex artt. 114 e 110 cod. pen. per la mancata concessionedell'attenuante della minima partecipazione, reitera anch'esso le censure giàformulate in appello e ivi motivatamente disattese, avendo la Corte territorialeevidenziato, con argomentazione logica e non contraddittoria, come il contributofornito dalla ricorrente – messa a disposizione stabile dell'abitazione quale puntodi appoggio e del motociclo quale mezzo utilizzato per la fuga – non fosse diefficacia causale marginale o trascurabile nell'economia dei fatti, sicché il motivo,mirando ad una rivisitazione delle valutazioni discrezionali riservate al giudice dimerito, è parimenti non consentito in sede di legittimità;ritenuto che il terzo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 597,comma 4, cod. proc. pen. per il mancato adeguamento dell'aumento di pena perla continuazione a seguito del riconoscimento delle attenuanti genericheprevalenti sull'aggravante, è manifestamente infondato, giacché la Corteterritoriale ha ridotto di un terzo la sola pena base per effetto delle concessedi automatismi normativamente previsti, anche all'aumento operato per lacontinuazione, il quale è stato specificamente e autonomamente motivato conriferimento alla gravità del secondo fatto, alla luce delle modalità organizzate,preordinate e professionali della sua realizzazione, dell'elevato valore del benesottratto e della condotta violenta esercitata sulla vittima; che, invero, ai finidella determinazione della pena per più reati unificati dal vincolo dellacontinuazione, il giudice deve dapprima individuare la violazione più grave,tenendo conto delle circostanze e del relativo giudizio di comparazione, e solosuccessivamente, determinata la pena base, operare su di essa l'aumento per lacontinuazione, trattandosi di operazioni distinte e autonomamente motivabili(Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450-01); che, pertanto, la Corteterritoriale, nel motivare specificamente le ragioni della mancata riduzionedell'aumento per la continuazione con riguardo all'autonoma gravità del reatosatellite, si è pienamente attenuta ai criteri legali di commisurazione della penadi cui agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen., senza incorrere in alcunaviolazione del divieto di reformatio in peius, avendo peraltro rideterminato lapena complessiva in senso più favorevole alla ricorrente rispetto a quella irrogatain primo grado;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso nei reati di rapinaex artt. 110 e 628 cod. pen., nonché agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., reiterale medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha ricostruito, sulla base di uncompendio indiziario grave, preciso e concordante – costituito dalla disponibilitàdell'abitazione della ricorrente quale base logistica per gli spostamenti dei correi,dalla messa a disposizione del motociclo utilizzato per la fuga, dal tenore delleconversazioni intercettate e dalle dazioni di denaro ricevute in coincidenzatemporale con la commissione dei delitti – il consapevole contributo concorsualedella ricorrente alla realizzazione di entrambe le rapine, sicché il motivo, nellamisura in cui sollecita una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio,si risolve in una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione ex artt. 114 e 110 cod. pen. per la mancata concessionedell'attenuante della minima partecipazione, reitera anch'esso le censure giàformulate in appello e ivi motivatamente disattese, avendo la Corte territorialeevidenziato, con argomentazione logica e non contraddittoria, come il contributofornito dalla ricorrente – messa a disposizione stabile dell'abitazione quale puntodi appoggio e del motociclo quale mezzo utilizzato per la fuga – non fosse diefficacia causale marginale o trascurabile nell'economia dei fatti, sicché il motivo,mirando ad una rivisitazione delle valutazioni discrezionali riservate al giudice dimerito, è parimenti non consentito in sede di legittimità;ritenuto che il terzo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 597,comma 4, cod. proc. pen. per il mancato adeguamento dell'aumento di pena perla continuazione a seguito del riconoscimento delle attenuanti genericheprevalenti sull'aggravante, è manifestamente infondato, giacché la Corteterritoriale ha ridotto di un terzo la sola pena base per effetto delle concessedi automatismi normativamente previsti, anche all'aumento operato per lacontinuazione, il quale è stato specificamente e autonomamente motivato conriferimento alla gravità del secondo fatto, alla luce delle modalità organizzate,preordinate e professionali della sua realizzazione, dell'elevato valore del benesottratto e della condotta violenta esercitata sulla vittima; che, invero, ai finidella determinazione della pena per più reati unificati dal vincolo dellacontinuazione, il giudice deve dapprima individuare la violazione più grave,tenendo conto delle circostanze e del relativo giudizio di comparazione, e solosuccessivamente, determinata la pena base, operare su di essa l'aumento per lacontinuazione, trattandosi di operazioni distinte e autonomamente motivabili(Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450-01); che, pertanto, la Corteterritoriale, nel motivare specificamente le ragioni della mancata riduzionedell'aumento per la continuazione con riguardo all'autonoma gravità del reatosatellite, si è pienamente attenuta ai criteri legali di commisurazione della penadi cui agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen., senza incorrere in alcunaviolazione del divieto di reformatio in peius, avendo peraltro rideterminato lapena complessiva in senso più favorevole alla ricorrente rispetto a quella irrogatain primo grado;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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