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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02971/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria in data 19 dicembre 2022 in cui gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ribadivano i motivi di ricorso.

OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dalla abitazione, asseritannente uscito di casa per un diverbio con i genitori, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'integrazione della fattispecie, fatto qualificato di non scarsa rilevanza in ragione della necessità da parte del militare intervenuto di fermarlo in strada, senza che si fosse potuto rilevare la durate e le modalità della condotta tesa all'allontanamento; che la motivazione di merito che ha dato atto delle ragioni alla base della ritenuta non scarsamente offensiva condotta non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti, operazione non percorribile in sede di legittimità; rilevato che le argomentazioni riproposte con la memoria datata 19 dicembre 2022 non sono idonee a mutare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria in data 19 dicembre 2022 in cui gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ribadivano i motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dalla abitazione, asseritannente uscito di casa per un diverbio con i genitori, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'integrazione della fattispecie, fatto qualificato di non scarsa rilevanza in ragione della necessità da parte del militare intervenuto di fermarlo in strada, senza che si fosse potuto rilevare la durate e le modalità della condotta tesa all'allontanamento; che la motivazione di merito che ha dato atto delle ragioni alla base della ritenuta non scarsamente offensiva condotta non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti, operazione non percorribile in sede di legittimità; rilevato che le argomentazioni riproposte con la memoria datata 19 dicembre 2022 non sono idonee a mutare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 02971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris