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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 40033/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1963 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 22 aprile 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 18 agosto 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 4 febbraio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 494 cod. pen. a danno di [OSCURATO:PERSONA], così modificata l'originaria imputazione; ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. a danno di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela, e ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Secondo i giudici di merito, era risultato accertato che [OSCURATO:PERSONA], socia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il 10 marzo 2015 aveva inoltrato una mail a [OSCURATO:PERSONA], suo cliente, con cui gli aveva detto di effettuare un bonifico a favore della società [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di 50.000 dollari a fronte di una spedizione di materiali preziosi.

Il 12 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato una mail sulla casella postale di [OSCURATO:PERSONA] con cui le chiedeva conferma delle coordinate bancarie, avendo ricevuto una mail a nome della stessa Volpi con cui gli erano state indicate coordinate bancarie diverse da quelle riportate in fattura. [OSCURATO:PERSONA] immediatamente aveva contattato il cliente per informarlo di non aver mai mandato la mail in esame e per invitarlo, quindi, a non effettuare alcun bonifico su coordinate diverse da quelle riportate in fattura, cosa che effettivamente avvenne.

A seguito di accertamenti era risultato che il conto corrente, indicato nella seconda mail ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], era intestato all'azienda agricola, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente una valida querela, pur in difetto della manifestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della volontà di punizione, che la Corte d'appello avrebbe fatto discendere dalla semplice denuncia di un fatto reato, così annullando ogni distinzione tra denuncia e querela.

Peraltro, l'unico riferimento, nella denuncia, ai termini querela e querelante sarebbe contenuto in un avviso fatto dalla Polizia giudiziaria, concretizzante una mera clausola di stile, in cui era scritto "denuncia/querela" e non già "denuncia -querela", ove l'uso della barra obbliqua indicherebbe una separazione tra due diverse alternative mentre il trattino congiungerebbe due parole.

La Corte d'appello non avrebbe indicato sulla base di quali presupposti il tenore dell'atto lasciasse trasparire la volontà di perseguire l'autore del fatto e avrebbe confuso il piano dell'astratta titolarità del diritto di querela con quello dell'effettiva proposizione della stessa; 3.2 violazione degli artt. 494 e 617 sexies cod. pen.

La Corte territoriale, nell'escludere la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 617 sexies cod. pen., perché non era stata soppressa parte della mali, precedentemente formulata da [OSCURATO:PERSONA], o alterata la stessa, ma era stata inviata una nuova mail, spedita anche in data diversa, avrebbe trascurato di considerare che l'art. 617 sexies cod. pen. punisce anche la condotta di chi forma falsamente il contenuto, anche se occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Pertanto, la condotta, descritta dal capo di imputazione, sarebbe perfettamente rientrante nel modello legale contemplato dall'art. 617 sexies cod. pen. e tale reato sarebbe idoneo ad assorbire la fattispecie di cui all'art.494 cod. pen., trattandosi di un'unica azione.

Il reato di cui all'art. 617 sexies 2 cod. pen., pur essendo più grave, prevede la procedibilità a querela di parte, che, nel caso di specie, sarebbe mancante alla luce di quanto osservato nel primo motivo del ricorso; 3.3 vizi della motivazione in ordine all'attribuibilità dei fatti all'imputato, quantomeno con riferimento al reato di tentata sostituzione di persona.

In assenza del messaggio mail originale, non sarebbe stato possibile appurare da quale indirizzo IP fosse stata inviata la mail con la richiesta di pagamento, cosicché non potrebbe affermarsi che il messaggio fosse riconducibile all'imputato.

In assenza di elementi sicuri, tali da poter ricondurre l'invio della mali al ricorrente, si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto anche in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen.

La Corte d'appello avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] era l'intestatario del conto corrente, associato all'IBAN, indicato nella mail, e avrebbe qualificato tale circostanza come prova del fatto che lo stesso imputato fosse stato l'autore della citata mail truffaldina con sottoscrizione Samuela.

Tale circostanza, però, secondo il ricorrente, non sarebbe una prova diretta del fatto da accertare ma, al più, costituirebbe un mero indizio, in quanto non offrirebbe una rappresentazione diretta del fatto da accertare ma solo lo spunto per un ragionamento inferenziale per poter risalire dal fatto noto (Iban riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) al fatto ignoto.

In tal modo il Collegio territoriale avrebbe reso una motivazione illogica e monca, in quanto, da un lato, avrebbe dovuto indicare la massima di esperienza utilizzata per dare dignità al proprio ragionamento inferenziale e, dall'altro e soprattutto, avrebbe dovuto indicare gli ulteriori indizi idonei a convergere in maniera univoca verso la soluzione prospettata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il difetto di valida querela per la mancanza della manifestazione della volontà di punizione del colpevole dei reati, è infondato.

Al riguardo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che tale volontà emergeva dal complessivo tenore della denuncia, resa oralmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa, e ha aggiunto che quest'ultima, escussa nel corso del dibattimento, aveva dichiarato di aver agito in quanto titolare del potere di querela, come da statuto della società.

Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, quindi, può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergono situazioni di incertezza, vanno comunque interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648).

Nel caso in esame, la volontà di punizione si desume dalla lettura complessiva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, pur in difetto di una frase esplicita in tal senso.

Sarebbe, infatti, del tutto illogico ritenere che la persona offesa avesse narrato i fatti, che la riguardavano in prima persona, ai soli fini di denunciare la loro illiceità e avviare indagini al riguardo e non anche allo scopo di ottenere la punizione dell'autore di quegli stessi fatti, forieri di potenziali pregiudizi, incidenti proprio sulla sua sfera giuridica.

Opinare in senso contrario significherebbe affermare che la persona offesa si sarebbe recata dalle forze dell'ordine animata dal solo intento di scoprire l'autore dei fatti illeciti e ciò pur a fronte della lesione arrecata alla propria autonomia negoziale e del potenziale danno al suo patrimonio.

Tale lettura dell'atto sarebbe all'evidenza in contrasto con ogni logica, che porta ad affermare, invece, che, proprio in ragione della tipologia dei fatti truffaldini esposti, la persona offesa ha voluto, narrandoli, addivenire alla scoperta e alla punizione dell'autore degli illeciti subiti.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, ha affermato di essere legittimata a proporre querele per conto della società e, in tal modo, ha confermato la volontà di perseguire gli autori degli illeciti, già desumibile dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.

Va da sé che, ove pure si ritenesse non chiaramente evincibile siffatta volontà di punizione, dovrebbe pervenirsi comunque a ritenerla formulata, in applicazione del principio del favor querelae.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 617 sexies cod. pen in luogo dell'art. 494 cod. pen..

Come affermato dalla Corte territoriale, il ricorrente ha inviato una nuova mail e non è intervenuto sul contenuto della mail inviata da [OSCURATO:PERSONA] e da lui intercettata, in ipotesi anche occasionalmente.

Se è vero, come sottolineato dal ricorrente, che l'art. 617 sexies cod. pen. punisce non solo chi altera o sopprime il contenuto di una mail ma anche chi forma falsamente il contenuto, anche se occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è altresì non revocabile in dubbio che la norma — come chiaramente emerge già dal suo tenore letterale - postula l'intervento su una mail preesistente: circostanza non verificatasi nel caso in esame.4.

Le residue censure, veicolate nel secondo motivo e sovrapponibili a quelle formulate nel terzo motivo, sono prive di specificità, costituendo una mera reiterazione di doglianze già sollevate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi.

La Corte d'appello, infatti, ha già evidenziato l'assenza di contraddizioni nell'avere il giudice di primo grado assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. e affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., atteso che l'invio della mail a [OSCURATO:PERSONA] non implicava necessariamente che l'autore dell'invio fosse lo stesso che aveva abusivamente realizzato un accesso abusivo all'IP di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Collegio del merito ha evidenziato che non era stato possibile risalire alla persona che concretamente aveva compiuto l'accesso abusivo all'IP del mittente, per poi creare il nuovo account falso, da cui far partire la mail verso [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente per il reato ex art. 494 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] si era falsamente qualificato, creando una casella postale quasi completamente corrispondente a quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] e di difficile individuazione nella sequenza letterale senza spazi, costituente l'indirizzo telematico.

L'imputato aveva poi speso il nome di Samuela come firmataria della mail, così che la prova che fosse stato lui a inviarla derivava dal fatto che egli era l'intestatario del conto corrente recante l'IBAN su cui andava fatto l'accredito di 50.000 dollari.

Unica persona interessata ad indicare quei dati era proprio l'intestatario dell'IBAN, ossia l'imputato.

Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori del ricorrente.

Questa Corte (Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante.

Nel caso in esame, oltre all'interesse dell'imputato, la Corte territoriale ha rimarcato che il medesimo aveva indicato nella mail il suo IBAN e aveva creato falsamente un account con un indirizzo facilmente confondibile con quello della società [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nessuna violazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria si è, dunque, concretizzata.

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e tale epilogo comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 5 4i Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1963 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 22 aprile 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 18 agosto 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 4 febbraio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 494 cod. pen. a danno di [OSCURATO:PERSONA], così modificata l'originaria imputazione; ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. a danno di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela, e ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Secondo i giudici di merito, era risultato accertato che [OSCURATO:PERSONA], socia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il 10 marzo 2015 aveva inoltrato una mail a [OSCURATO:PERSONA], suo cliente, con cui gli aveva detto di effettuare un bonifico a favore della società [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di 50.000 dollari a fronte di una spedizione di materiali preziosi. Il 12 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato una mail sulla casella postale di [OSCURATO:PERSONA] con cui le chiedeva conferma delle coordinate bancarie, avendo ricevuto una mail a nome della stessa Volpi con cui gli erano state indicate coordinate bancarie diverse da quelle riportate in fattura. [OSCURATO:PERSONA] immediatamente aveva contattato il cliente per informarlo di non aver mai mandato la mail in esame e per invitarlo, quindi, a non effettuare alcun bonifico su coordinate diverse da quelle riportate in fattura, cosa che effettivamente avvenne. A seguito di accertamenti era risultato che il conto corrente, indicato nella seconda mail ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], era intestato all'azienda agricola, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente una valida querela, pur in difetto della manifestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della volontà di punizione, che la Corte d'appello avrebbe fatto discendere dalla semplice denuncia di un fatto reato, così annullando ogni distinzione tra denuncia e querela. Peraltro, l'unico riferimento, nella denuncia, ai termini querela e querelante sarebbe contenuto in un avviso fatto dalla Polizia giudiziaria, concretizzante una mera clausola di stile, in cui era scritto "denuncia/querela" e non già "denuncia -querela", ove l'uso della barra obbliqua indicherebbe una separazione tra due diverse alternative mentre il trattino congiungerebbe due parole. La Corte d'appello non avrebbe indicato sulla base di quali presupposti il tenore dell'atto lasciasse trasparire la volontà di perseguire l'autore del fatto e avrebbe confuso il piano dell'astratta titolarità del diritto di querela con quello dell'effettiva proposizione della stessa; 3.2 violazione degli artt. 494 e 617 sexies cod. pen. La Corte territoriale, nell'escludere la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 617 sexies cod. pen., perché non era stata soppressa parte della mali, precedentemente formulata da [OSCURATO:PERSONA], o alterata la stessa, ma era stata inviata una nuova mail, spedita anche in data diversa, avrebbe trascurato di considerare che l'art. 617 sexies cod. pen. punisce anche la condotta di chi forma falsamente il contenuto, anche se occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Pertanto, la condotta, descritta dal capo di imputazione, sarebbe perfettamente rientrante nel modello legale contemplato dall'art. 617 sexies cod. pen. e tale reato sarebbe idoneo ad assorbire la fattispecie di cui all'art.494 cod. pen., trattandosi di un'unica azione. Il reato di cui all'art. 617 sexies 2 cod. pen., pur essendo più grave, prevede la procedibilità a querela di parte, che, nel caso di specie, sarebbe mancante alla luce di quanto osservato nel primo motivo del ricorso; 3.3 vizi della motivazione in ordine all'attribuibilità dei fatti all'imputato, quantomeno con riferimento al reato di tentata sostituzione di persona. In assenza del messaggio mail originale, non sarebbe stato possibile appurare da quale indirizzo IP fosse stata inviata la mail con la richiesta di pagamento, cosicché non potrebbe affermarsi che il messaggio fosse riconducibile all'imputato. In assenza di elementi sicuri, tali da poter ricondurre l'invio della mali al ricorrente, si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto anche in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen. La Corte d'appello avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] era l'intestatario del conto corrente, associato all'IBAN, indicato nella mail, e avrebbe qualificato tale circostanza come prova del fatto che lo stesso imputato fosse stato l'autore della citata mail truffaldina con sottoscrizione Samuela. Tale circostanza, però, secondo il ricorrente, non sarebbe una prova diretta del fatto da accertare ma, al più, costituirebbe un mero indizio, in quanto non offrirebbe una rappresentazione diretta del fatto da accertare ma solo lo spunto per un ragionamento inferenziale per poter risalire dal fatto noto (Iban riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) al fatto ignoto. In tal modo il Collegio territoriale avrebbe reso una motivazione illogica e monca, in quanto, da un lato, avrebbe dovuto indicare la massima di esperienza utilizzata per dare dignità al proprio ragionamento inferenziale e, dall'altro e soprattutto, avrebbe dovuto indicare gli ulteriori indizi idonei a convergere in maniera univoca verso la soluzione prospettata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il difetto di valida querela per la mancanza della manifestazione della volontà di punizione del colpevole dei reati, è infondato. Al riguardo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che tale volontà emergeva dal complessivo tenore della denuncia, resa oralmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa, e ha aggiunto che quest'ultima, escussa nel corso del dibattimento, aveva dichiarato di aver agito in quanto titolare del potere di querela, come da statuto della società. Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, quindi, può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergono situazioni di incertezza, vanno comunque interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648). Nel caso in esame, la volontà di punizione si desume dalla lettura complessiva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, pur in difetto di una frase esplicita in tal senso. Sarebbe, infatti, del tutto illogico ritenere che la persona offesa avesse narrato i fatti, che la riguardavano in prima persona, ai soli fini di denunciare la loro illiceità e avviare indagini al riguardo e non anche allo scopo di ottenere la punizione dell'autore di quegli stessi fatti, forieri di potenziali pregiudizi, incidenti proprio sulla sua sfera giuridica. Opinare in senso contrario significherebbe affermare che la persona offesa si sarebbe recata dalle forze dell'ordine animata dal solo intento di scoprire l'autore dei fatti illeciti e ciò pur a fronte della lesione arrecata alla propria autonomia negoziale e del potenziale danno al suo patrimonio. Tale lettura dell'atto sarebbe all'evidenza in contrasto con ogni logica, che porta ad affermare, invece, che, proprio in ragione della tipologia dei fatti truffaldini esposti, la persona offesa ha voluto, narrandoli, addivenire alla scoperta e alla punizione dell'autore degli illeciti subiti. Del resto, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, ha affermato di essere legittimata a proporre querele per conto della società e, in tal modo, ha confermato la volontà di perseguire gli autori degli illeciti, già desumibile dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. Va da sé che, ove pure si ritenesse non chiaramente evincibile siffatta volontà di punizione, dovrebbe pervenirsi comunque a ritenerla formulata, in applicazione del principio del favor querelae. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 617 sexies cod. pen in luogo dell'art. 494 cod. pen.. Come affermato dalla Corte territoriale, il ricorrente ha inviato una nuova mail e non è intervenuto sul contenuto della mail inviata da [OSCURATO:PERSONA] e da lui intercettata, in ipotesi anche occasionalmente. Se è vero, come sottolineato dal ricorrente, che l'art. 617 sexies cod. pen. punisce non solo chi altera o sopprime il contenuto di una mail ma anche chi forma falsamente il contenuto, anche se occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è altresì non revocabile in dubbio che la norma — come chiaramente emerge già dal suo tenore letterale - postula l'intervento su una mail preesistente: circostanza non verificatasi nel caso in esame.4. Le residue censure, veicolate nel secondo motivo e sovrapponibili a quelle formulate nel terzo motivo, sono prive di specificità, costituendo una mera reiterazione di doglianze già sollevate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi. La Corte d'appello, infatti, ha già evidenziato l'assenza di contraddizioni nell'avere il giudice di primo grado assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. e affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., atteso che l'invio della mail a [OSCURATO:PERSONA] non implicava necessariamente che l'autore dell'invio fosse lo stesso che aveva abusivamente realizzato un accesso abusivo all'IP di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Collegio del merito ha evidenziato che non era stato possibile risalire alla persona che concretamente aveva compiuto l'accesso abusivo all'IP del mittente, per poi creare il nuovo account falso, da cui far partire la mail verso [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente per il reato ex art. 494 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] si era falsamente qualificato, creando una casella postale quasi completamente corrispondente a quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] e di difficile individuazione nella sequenza letterale senza spazi, costituente l'indirizzo telematico. L'imputato aveva poi speso il nome di Samuela come firmataria della mail, così che la prova che fosse stato lui a inviarla derivava dal fatto che egli era l'intestatario del conto corrente recante l'IBAN su cui andava fatto l'accredito di 50.000 dollari. Unica persona interessata ad indicare quei dati era proprio l'intestatario dell'IBAN, ossia l'imputato. Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori del ricorrente. Questa Corte (Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. Nel caso in esame, oltre all'interesse dell'imputato, la Corte territoriale ha rimarcato che il medesimo aveva indicato nella mail il suo IBAN e aveva creato falsamente un account con un indirizzo facilmente confondibile con quello della società [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nessuna violazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria si è, dunque, concretizzata. 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e tale epilogo comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. 5 4i Rige
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