CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10117-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 34538/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 3252/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391 bis c.p.c. R.G.N.10117/2025 Cron. Rep. Ud.02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 12.5.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 659/2023 della Corte d’appello di Palermo; sentenza con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede n. 368/2021, era stato rigettato il ricorso proposto dalla Modica. 2. Per quanto qui interessa, questa Corte di legittimità premetteva: I) che, con la suddetta sentenza, la Corte d’appello aveva rigettato le domande della Modica (lavoratrice alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con contratto a tempo determinato decorrente dall’11 dicembre 2017 e successive proroghe, l’ultima al 31 ottobre 2019 comunicata il 24 ottobre 2018 con efficacia dal 1° novembre 2018), in particolare di: a) illegittimità del termine per violazione della norma introdotta dal d.l. 87/2018 conv. inlegge n. 96/2018 (nella parte in cui sono state individuate nuove limitazioni temporali e reintrodotta la necessità di specificazione delle causali di assunzione), specialmente dell’art. 1, comma 2, d.l. 87/2018, per la stipulazione della proroga (prima della sua entrata in vigore in data 31 ottobre 2018, nonostante la sua efficacia successiva e pertanto) in frode alla legge; b) accertamento della propria assunzione (formalmente “al fine di coprire le prestazioni straordinarie e di flessibilità operativa necessarie all’adempimento del servizio di recapito” in occasione di “ritardi nelle lavorazioni causate dalle condotte di sciopero del personale dipendente”) per soddisfare carenze croniche di organico ed esigenze stabili con abuso e violazione dei divieti normativi europei, in frode alla normativa interna, ai sensi dell’art. 1344 c.c.; II) che la Corte aveva così riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato illegittima la proroga, comunicata il 24 ottobre 2018, efficace dal 1° novembre successivo, la conversione del contratto a termine da tale data e la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 6 (efficace dall’11) dicembre 2017 per frode alla legge, e condannato la società a riammettere la lavoratrice in servizio e a pagarle un’indennità pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.f.r., oltre accessori di legge; III) quanto considerato dalla Corte territoriale nella sentenza poi impugnata dalla Modica con ricorso per cassazione per due motivi, cui la società aveva resistito con controricorso; IV) che il P.G. aveva comunicato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso e che entrambe le parti avevano comunicato memoria. 3. Questa Corte, nell’esaminare congiuntamente i due motivi del ricorso della lavoratrice, li ha giudicati fondati e, in accoglimento del ricorso, ha cassatola sentenza impugnata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l’intimata con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo ex artt. 395 n. 4)c.p.c. e 391 bis c.p.c. la ricorrente denuncia che questa Corte, “sulla base di un errore di fatto risultante da atti e documenti di causa, in contrasto con il testo della relativa lettera contratto del 6.12.2017 ha erroneamente ritenuto che il contratto di lavoro a termine stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –28.2.2018, ai sensi dell’art. 19 comma 1 d.lgs. n. 81/2015, e legittimamente privo di causale, prevedesse, invece, al suo interno, una specifica causale giustificativa dell’assunzione, nello specifico dalla S.C. di Cassazione affermata effettuata per coprire le prestazioni straordinarie e di flessibilità operativa necessarie all’adempimento del servizio di recapito, in occasione di ritardi nelle lavorazioni causate dalle condotte di sciopero del personale dipendente e che soddisfacendo tale asserita ragione giustificativa del termine esigenze stabili e durevoli dell’impresa l’assunzione deve ritenersi avvenuta in deliberata elusione della disciplina della contrattazione a termine. In forza di tale condizionante errore di fatto la Suprema Corte ha poi statuito che con la comunicazione, in data 24.10.2018, della terza proroga del contratto decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in regime di acausalità), con efficacia dal 1.11.2018 (di decorrenza del regime reintroduttivo di nuove limitazioni temporali e della necessità delle causali di assunzione), la ricorrente ha compiuto un atto integrante contratto in frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c.” (così riassume il proprio motivo di revocazione la stessa ricorrente alle pagg. 1-2 del ricorso). 2. Giusta l’art. 391 bis, comma primo, c.p.c., la revocazione dei provvedimenti della Cassazione è consentita solo nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. di “errore percettivo” che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti e documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (così, ex multis, Cass. n. 30470/2023). 3. In base a tali principi, l’istanza di revocazione deve essere dichiarata inammissibile. 4. Preliminarmente, rileva il Collegio che –come accennato in narrativa –nell’impugnata sentenza di questa Corte già nella ricostruzione in fatto della vicenda processuale si dava conto che l’attrice aveva, tra l’altro, avanzato domanda di: “… b) accertamento della propria assunzione (formalmente “al fine di coprire le prestazioni straordinarie e di flessibilità operative necessarie all’adempimento del servizio di recapito” in occasione di “ritardi nelle lavorazioni causate dalle condotte di sciopero del personale dipendente”) per soddisfare carenze croniche di organico ed esigenze stabili, con abuso e violazione dei divieti normativi europei, in frode alla normativa interna, ai sensi dell’art. 1344 c.c.”(così al § 1. tra la pag. 2 e la pag. 3). Si tratta, però, di punto dell a sentenza rientrante n el c.d. “storico della lite”e volto in particolare a dare conto di quanto dedotto e richiesto dall’istante lavoratrice; in parte qua , peraltro, la narrativa della sentenza ora grav ata era senz’altro conforme ai punti 3) e 4) di cui alla pag. 2 della sentenza allora impugnata in cui la Corte d’appello di Palermoriferiva deduzioni e richieste della lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 4. L’istanteper la revocazione, poi, non discute che questa Corte fosse stata chiamata ad esprimersi su due motivi di ricorso per cassazione della lavoratrice, che nell a sentenza ora impugnata per revocazione erano stati riassunti come segue (tra la pag. 4 e quella 5): “1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 21 comma 1, 19 d.lgs. 81/2015 come mod. dal d.l. 87/2018 conv. in legge n. 96/2018, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la disposizione denunciata non applicabile alla proroga di un contratto a tempo determinato, pendente alla data di entrata in vigore del d.l. 87/2018 (31 ottobre 2018), sottoscritta il 24 ottobre 2018 ma con decorrenza dal 1° novembre2018. E ciò per avere il legislatore, nella formulazione della disciplina transitoria, fatto riferimento alla data di scambio del consenso tra le parti soltanto per “i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (31 ottobre 2018), non anche per la proroga o il rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per essi contando soltanto l’essere a tale data “successivi”, con la conseguente illegittimità della proroga acausale in questione. 2. Con il secondo, ella ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1 d.lgs. 81/2015, per non avere la Corte tratto dalla regola, secondo ci il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro, la conseguenza della necessità che il contatto a termine sia sottoscritto in presenza di esigenze di natura temporanea e non per far fronte all’ordinaria attività di lavoro, e pertanto forma eccezionale del rapporto di lavoro, secondo l’interpretazione conforme ai principi stabiliti dalla direttiva n. 1999/70 CEE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e dalla giurisprudenza eurounitaria su di essa formatasi”. 5. Ebbene, nell’esaminare congiuntamente tali motivi, la Corte, dopo aver trascritto il testo dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018 (v. § 4.) , aveva ritenuto di “indiscutibile chiarezza letterale … che il legislatore abbia utilizzato il lemma “stipulati” (“successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”) con esclusivo ed espresso riferimento ai (nuovi) contratti ; non anche alla proroga, né al rinnovo, con un’evidente diversa valorizzazione del momento in cui il negozio giuridico produce i suoi effetti; …” (v. in extenso§§ 4.1. tra la pag. 5 e la pag. 6 della sentenza); così condividendo la linea interpretativa sostenuta in proposito dall’allora ricorrente per cassazione. 6. Segue il passaggio motivazionale oggetto di precipua censura in questa sede: 5. Quanto alla causale del contratto a tempo determinato, la lavoratrice era stata assunta per “coprire le prestazioni straordinarie e di flessibilità operativa necessarie all’adempimento del servizio di recapito”, in occasione di “ritardi nelle lavorazioni causate dalle condotte di sciopero del personale dipendente”, e quindi per soddisfare esigenze e stabili e durevoli dell’impresa: in deliberata elusione della disciplina della contrattazione a termine, avente ad oggetto attività costitutivamente di natura temporanea e non ordinaria né di permanente stabilità, da delimitare opportunamente (come previsto dai p.ti 6 e 8 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP: CGUE 4 luglio 2006, C-212/04, Adelener , p.to 62) e su cui esercitare un’attenta vigilanza per evitarne abusi (Considerando 14 della Direttiva 1999/70 CEE, clausole 1 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP: CGUE 25 ottobre 2018, C-331/17, Sciotto, p.to 30; CGUE 23 aprile 2009, C-378, Angelidaki, p.ti 74 e 151; CGUE 26 novembre 2014, C-22/13, Mascolo, p.to 75); CGUE 17 settembre 2014, C-362/13, Flamingo, p.to 58 e altre successive) . 6.1. Alla stregua di quanto già osservato(al precedente § 4. di questa motivazione), tale parte argomentativa riflette essenzialmente, non già la negazione che il contratto a tempo determinato fosse nel suo testo a-causale(come assume ora la ricorrente per la revocazione), bensì riproduce una tesi della lavoratricecirca le effettive finalità di quel contratto; tesi , come si è visto, sostenuta sin dal primo grado e, poi, in sede di legittimità fatta valere segnatamente con il secondo motivo di ricorso. 6.2. E tanto è resoevidente da l seguito del ragionamento decisorio della Corte. Invero, dopo talune altre considerazioni (circa la “natura temporanea e non ordinaria dell’attività da prestare con contratto a tempo determinato, da ultimo” giusta il d.lgs. n. 81/2015: v. § 5.1.)nell’impugnata sentenza è scritto anzitutto : “6. con la comunicazione in data 24 ottobre 2018 della proroga del contratto a tempo determinato tra le parti, decorrente dall’11 dicembre 2017 (in regime di acausalità), con efficacia dal 1° novembre 2018 (di decorrenza del regime reintroduttivo di nuove limitazioni temporali e della necessità di specificazione delle causali di assunzione), la ricorrente ha dunque compiuto un atto integrante contratto in frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c.”. 6.1. In altre parole, questa Corte ha esplicitamente considerato che il contratto a tempo determinato tra le parti con decorrenza dall’11 dicembre 2017 fosse stato stipulato in regime di acausalità (ancora operante all’atto della sua stipula: cfr. i precedenti §§ 4. e 4.1. già vagliati) , né ha escluso che il testo dello stesso contratto come tale in apparenza si presentasse, cioè a-causale (nel senso di privo di indicata causale), ma che “la comunicazione in data 24 ottobre 2018 della proroga” di quel contratto, invece ormai soggetta al regime novellato, a valere dal 31 ottobre 2018, costituisse “un atto integrante contratto in frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c.”. E la riprova definitiva che tale fosse la ratio decidendidella sentenza ora oggetto di istanza di revocazioneè contenuta nelle conclusive considerazioni espresse: “Come noto, tale ipotesi consiste nel fatto che gli stipulanti attraverso gli accordi contrattuali, raggiungano il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è però illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si voglia in concreto realizzare (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1523); così in particolare, quale mezzo per eludere la regola della temporaneità che connota la disciplina in esame …”. In via esplicativa, difatti, della profilata frode alla legge erano stati richiamati i principi di diritto valevoli a riguardo , in base ai quali il contratto a tempo determinato era mezzo di per sé lecito, in quanto legittimamente a-causale quando fu stipulato, e lecita poteva reputarsi come tale pure la proroga dello stesso (già prevista dalla normativaprecedente la novella del 2018, ma poi diversamente disciplinata), epperò l’uno e l’altra potevano riguardarsi quale mezzo “per eludere la regola della temporaneità che connota la disciplina”in questione. 7. Dunque, alla stregua delle superiori considerazioni alcun errore percettivo nel senso avanti premesso è riscontrabile nell’impugnata sentenza di questa Corte, apparendo invece chiara e lineare laratio decidendi della Corte e, per contro, privo di decisività il passaggio su riportato cui la ricorrente annette valore di errore revocatorio. 8. La ricorrente, in quanto soccombente dev’essere condannata al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile l’istanza di revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei