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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 03508/2026

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la seguente Ordinanzadi correzione di errore materiale nei procedimenti camerali riuniti per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - relativamente al l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26863/2025 , depositata il 7.10.2025; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’ordinanza di questa Corte n. 26863/2025 , pubblicata il 7.10.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e condannato il predetto ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (qualificato come ricorso principale), riguardante l’avviso di accertamento n.

T8T01T400786/2013, con la compensazione delle relative spese, per mero errore materiale è stato dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anziché pari a quello previsto per il ricorso incidentale; - il provvedimento in questione risulta quindi affetto da evidente errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., dovendosi sostituire nel dispositivo la frase “pari a quello previsto per il ricorso principale” con la frase “pari a quello previsto per il ricorso incidentale”.

P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria ordinanza n. 26863/2025, pubblicatail 7.10.2025, disponendo che le parole “pari a quello previsto per il ricorso principale” (cfr. p. 10 pen ultimo capoverso del dispositivo) siano sostituite dalle parole “ pari a quello previsto per il ricorso incidentale”.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Ordinanzadi correzione di errore materiale nei procedimenti camerali riuniti per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - relativamente al l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26863/2025 , depositata il 7.10.2025; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’ordinanza di questa Corte n. 26863/2025 , pubblicata il 7.10.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso incidentale proposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e condannato il predetto ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (qualificato come ricorso principale), riguardante l’avviso di accertamento n. T8T01T400786/2013, con la compensazione delle relative spese, per mero errore materiale è stato dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anziché pari a quello previsto per il ricorso incidentale; - il provvedimento in questione risulta quindi affetto da evidente errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., dovendosi sostituire nel dispositivo la frase “pari a quello previsto per il ricorso principale” con la frase “pari a quello previsto per il ricorso incidentale”. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria ordinanza n. 26863/2025, pubblicatail 7.10.2025, disponendo che le parole “pari a quello previsto per il ricorso principale” (cfr. p. 10 pen ultimo capoverso del dispositivo) siano sostituite dalle parole “ pari a quello previsto per il ricorso incidentale”. Così deciso in Ro
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