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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35092/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ABPVF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genEriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta ca conferente apparato argomentativo.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa2amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ABPVF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genEriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta ca conferente apparato argomentativo. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa2amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35092/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris