CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 29842/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11551-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 1730/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 11551 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11551/2019 Agenzia delle dogane c/ Goldbet sportwettewn GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2008, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2008, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. [OSCURATO:PERSONA] già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA] GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l'Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull'imposta unica quale tributo sul volume d'affari è intervenuta la L. 208/2015 - che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) - che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE. 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 15 settembre 2021 Il resident [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M cci D