CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal PM avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di Latina, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura inframuraria, in relazione ai reati di detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi, per i quali il Caporiccio è stato condannato in primo grado dallo stesso Tribunale che aveva statuito in ordine all'applicazione della misura degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidivanza specifica ed alla asserita inidoneità degli arresti domiciliari, in contraddizione con quanto stabilito con due ordinanze emesse dal Giudice di Latina (del 30.7.2021 e del 24.9.2021) - la prima delle quali non impugnata dal PM - con le quali è già stata valutata l'adeguatezza di detta misura coercitiva in ragione del ritenuto affievolimento della pericolosità sociale del Caporiccio, confermato dal comportamento "assolutamente impeccabile" del medesimo nel corso della detenzione domestica protrattasi per mesi, durante la quale il prevenuto è stato impegnato nell'accudimento del figlio appena nato. II) Vizio di motivazione, per avere affermato il giudizio di pericolosità e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, nonostante il periodo trascorso in regime di detenzione domestica, in funzione dei dati sulla personalità dell'indagato e della gravità del fatto, la cui condanna, in primo grado, non può essere equiparata ad una condanna definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato. 2. I dedotti motivi di censura si dilungano nell'illustrare la vicenda cautelare del prevenuto nel periodo antecedente all'applicazione della misura carceraria disposta dal Tribunale di Roma, al fine di rappresentare che l'indagato, in realtà, aveva sempre rispettato la misura degli arresti domiciliari concessi con provvedimento del GIP in data 30.7.2021, mentre il ripristino della misura carceraria, disposto con provvedimento del 13.8.2021, sarebbe stato frutto di una violazione priva di importanza, consistente nella segnalata presenza in casa della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], madre del figlio del Caporiccio, nato proprio il giorno prima (in data 12.8.2021) della segnalazione operata dalle Forze dell'Ordine, cui aveva fatto inopinatamente seguito l'aggravamento della misura da parte del GIP in servizio nel periodo feriale. Secondo il ricorrente, pertanto, non si è tenuto conto del fatto che il Caporiccio è agli arresti domiciliari da diversi mesi e che ben due Giudici hanno ritenuto non sussistere le condizioni di applicabilità della misura più restrittiva e l'inadeguatezza per eccesso della custodia cautelare in carcere. 3. Si tratta di considerazioni che non assumono valenza nella presente sede di legittimità, non potendosi entrare nel merito della vicenda cautelare avvenuta in precedenza, con particolare riguardo alla valutazione della violazione connessa alla presenza della madre del figlio dell'imputato nel luogo degli arresti domiciliari. Su tale parte il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a svolgere censure che attengono al fatto e su cui la Corte di cassazione non può intervenire, trattandosi di valutazioni di competenza esclusiva del giudice di merito. Per il resto, è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso in sede cautelare, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 4. Va solo premesso che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna preclusione può derivare dalla mancata impugnazione, da parte del PM, 3 (7,7 n della prima ordinanza cautelare del 30.7.2021 che aveva disposto gli arresti domiciliari, evidentemente superata dal successivo ripristino, in data 13.8.2021, della custodia cautelare in carcere; per quanto attiene, invece, alla successiva ordinanza del GUP del Tribunale di Latina che, in data 24.9.2021, ha sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, è appena il caso di rilevare che si tratta proprio del provvedimento riformato dal Tribunale di Roma in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., oggetto del presente ricorso. 5. Venendo, dunque, al provvedimento impugnato, si osserva che il Tribunale - indipendentemente dalle precedenti vicende cautelari che hanno caratterizzato il procedimento nei confronti del Caporiccio - ha ritenuto di accogliere l'appello proposto dal PM, ripristinando la misura carceraria, sulla base di una valutazione non manifestamente illogica e priva di errori in diritto, che ha tenuto conto sia della gravità dei reati a carico del prevenuto (detenzione a fini di spaccio di totali kg. 4,342 di cocaina, Kg. 8,641 di hashish e Kg. 1,117 di marijuana e detenzione illegale di armi), per i quali egli ha già riportato condanna in primo grado (8 anni di reclusione in sede di rito abbreviato); sia della irrilevanza, ai fini dell'attenuazione della misura, del decorso del tempo di esecuzione della stessa, dell'osservanza puntuale delle relative prescrizioni e dello sviluppo del procedimento con la definizione del giudizio abbreviato; sia della persistente concretezza e attualità delle esigenze cautelari, desunta dalla gravità dei fatti e dalla personalità del prevenuto, gravato da due diverse condanne per traffico di stupefacenti e armi, oltre che da diverse condanne per reati contro il patrimonio. In punto di scelta della misura, il Tribunale ha plausibilmente osservato che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente circa la consumazione di analoghe condotte criminose, in maniera tale da non consentire di ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, neppure con braccialetto elettronico, alla luce degli elementi dianzi rappresentati. Si tratta di una motivata valutazione di merito, priva di illogicità evidenti, come tale insindacabile in cassazione. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti, inoltre, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. à P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.