CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34905/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la decisione della Corte territoriale per avere quest'ultima affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di estorsione, non essendosi avveduta di come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero state, in realtà, smentite da altri elementi acquisiti, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché: in primis, emerge come esso sia riproduttivo di doglianze già prospettate con l'atto di appello e adeguatamente esaminate e disattese con congrui argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, omettendo così un confronto effettivo, per confutarle, con le ragioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 5-8 dell'impugnata sentenza, là dove i giudici di appello sottolineano dettagliatamente come gli altri elementi acquisiti non smentiscano ma, al contrario, confermino il racconto di [OSCURATO:PERSONA]); in secundis, detto motivo, pur essendo formalmente volto a censurare presunti vizi motivazionali, è teso, invero, a contestare una decisione erronea, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e a invocare, dunque, una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rese, per prospettare così conclusioni differenti sui punti della credibilità e dello spessore delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito; che alla Corte di cassazione è precluso sovrapporre il proprio apprezzamento delle acquisizioni probatorie a quello compiuto nei precedenti gradi, poiché il sindacato di legittimità, riguardando il rapporto tra motivazione e decisione, e non quello tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto ed è volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), fatta salva l'eventualità - insussistente nel caso di specie - dell'individuazione nell'atto di ricorso di precisi travisamenti di prova; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, la pag. 9 dell'impugnata sentenza, ove vi è il riferimento alle condizioni disperate della parte offesa, che l'avevano costretta a rivolgersi all'imputato per i prestiti e a piegarsi alla richiesta di interessi a tasso usurario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P•Q•M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i