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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15402/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 Numero sezionale 4591/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15402/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio gli aveva liquidato il compenso per l’assistenza prestata come difensore di ufficio in favore di un soggetto imputato in un procedimento penale, senza tuttavia riconoscergli anche le spese relative alla causa intentata nei confronti del proprio cliente per il recupero dell’onorario non pagato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione della causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio gli aveva liquidato il compenso per l’assistenza prestata come difensore di ufficio in favore di un soggetto imputato in un procedimento penale, senza tuttavia riconoscergli anche le spese relative alla causa intentata nei confronti del proprio cliente per il recupero dell’onorario non pagato.

Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto non dovute le predette spese, sulla base dell’assunto che il cliente, ancorché temporaneamente detenuto, fosse soggetto privo di fissa dimora e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 dunque non fosse necessario esperire, nei suoi confronti, alcuna Numero sezionale 4591/2022Numero di raccolta generale 15402/2022 attività di recupero del compenso professionale spettante al Data pubblicazione 13/05/2022 difensore d’ufficio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Macciotta, affidandosi a tre motivi, suscettibili di essere esaminati congiuntamente.

Con il primo di essi, lamenta la violazione degli artt. 116 e 117 de.

D.P.R. n. 115 del 2002, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che il difensore di ufficio deve esperire le procedure di recupero del credito, prima di potersi rivolgere all’Erario, qualora il primo sia reperibile.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame della circostanza che, all’epoca dell’inizio dell’azione civile di recupero del credito, il cliente era detenuto, e dunque reperibile.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di apparenza della motivazione, nella parte in cui il giudice fiorentino ha ritenuto che lo stato di “temporanea detenzione” del soggetto ammesso alla difesa d’ufficio non ne comportasse la reperibilità.

Le tre censure sono fondate, posto che lo stato di detenzione del soggetto ammesso alla difesa d’ufficio, confermato anche dall’ordinanza impugnata, ne implicava necessariamente la reperibilità, con conseguente obbligo del Macciotta di esperire l’azione civile di recupero del proprio credito, prima di potersi rivolgere all’Erario.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento in favore del Macciotta, oltre a quanto già liquidato in suo favore all’esito del giudizio di merito, anche dell’importo di € 1.035, liquidato dal Giudice di Pace in esito al giudizio civile finalizzato al recupero del credito nei confronti del cliente, risultato in seguito irreperibile”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 Numero sezionale 4591/2022 impugnata.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di Numero di raccolta generale 15402/2022Data pubblicazione 13/05/2022 fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento in favore del Macciotta, oltre a quanto già liquidato in suo favore all’esito del giudizio di merito, anche dell’importo di € 1.035 a fronte del tentativo di recupero del credito nei confronti del cliente, risultato in seguito irreperibile.

Le spese, tanto della fase di merito che del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in aggiunta all’importo già liquidato dal giudice di merito, anche dell’ulteriore somma di €

1.035. Condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 700 per compensi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 800, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 Numero sezionale 4591/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15402/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio gli aveva liquidato il compenso per l’assistenza prestata come difensore di ufficio in favore di un soggetto imputato in un procedimento penale, senza tuttavia riconoscergli anche le spese relative alla causa intentata nei confronti del proprio cliente per il recupero dell’onorario non pagato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione della causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio gli aveva liquidato il compenso per l’assistenza prestata come difensore di ufficio in favore di un soggetto imputato in un procedimento penale, senza tuttavia riconoscergli anche le spese relative alla causa intentata nei confronti del proprio cliente per il recupero dell’onorario non pagato. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto non dovute le predette spese, sulla base dell’assunto che il cliente, ancorché temporaneamente detenuto, fosse soggetto privo di fissa dimora e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 dunque non fosse necessario esperire, nei suoi confronti, alcuna Numero sezionale 4591/2022Numero di raccolta generale 15402/2022 attività di recupero del compenso professionale spettante al Data pubblicazione 13/05/2022 difensore d’ufficio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Macciotta, affidandosi a tre motivi, suscettibili di essere esaminati congiuntamente. Con il primo di essi, lamenta la violazione degli artt. 116 e 117 de. D.P.R. n. 115 del 2002, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che il difensore di ufficio deve esperire le procedure di recupero del credito, prima di potersi rivolgere all’Erario, qualora il primo sia reperibile. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame della circostanza che, all’epoca dell’inizio dell’azione civile di recupero del credito, il cliente era detenuto, e dunque reperibile. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di apparenza della motivazione, nella parte in cui il giudice fiorentino ha ritenuto che lo stato di “temporanea detenzione” del soggetto ammesso alla difesa d’ufficio non ne comportasse la reperibilità. Le tre censure sono fondate, posto che lo stato di detenzione del soggetto ammesso alla difesa d’ufficio, confermato anche dall’ordinanza impugnata, ne implicava necessariamente la reperibilità, con conseguente obbligo del Macciotta di esperire l’azione civile di recupero del proprio credito, prima di potersi rivolgere all’Erario. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento in favore del Macciotta, oltre a quanto già liquidato in suo favore all’esito del giudizio di merito, anche dell’importo di € 1.035, liquidato dal Giudice di Pace in esito al giudizio civile finalizzato al recupero del credito nei confronti del cliente, risultato in seguito irreperibile”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27456/2020 Numero sezionale 4591/2022 impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di Numero di raccolta generale 15402/2022Data pubblicazione 13/05/2022 fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento in favore del Macciotta, oltre a quanto già liquidato in suo favore all’esito del giudizio di merito, anche dell’importo di € 1.035 a fronte del tentativo di recupero del credito nei confronti del cliente, risultato in seguito irreperibile. Le spese, tanto della fase di merito che del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in aggiunta all’importo già liquidato dal giudice di merito, anche dell’ulteriore somma di € 1.035. Condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 700 per compensi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 800, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C
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