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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 10711/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5737/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Vaglio -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2472/2020 depositata il 18/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2di 63di 64di 65di 66di 6

11. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5737/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Vaglio -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2472/2020 depositata il 18/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2di 63di 64di 65di 66di 6 11. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così de
Sentenza Cassazione n. 10711/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris