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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 31930/2026

Testo disponibile della fonte

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inanza della Corte d’appello di Salerno del 4/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 4.12.2025, la Corte d’appello di Salerno haprovveduto su una richiesta di correzione del provvedimento di cumulo SIEP n.362/2024 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mediante retrodatazionedell’inizio della decorrenza della pena detentiva al 18.6.2014.La richiesta difensiva evidenziava, in particolare, che la privazione effettivadella libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], protraendosifino al 17.9.2015, in espiazione di un titolo definitivo; nel marzo 2015, venivaemessa nei suoi confronti un’ordinanza cautelare in relazione alla sentenza dellaCorte d’appello di Catanzaro n. 1675/2017; dal 18.9.2015 al 30.3.2017 ladetenzione era assorbita per fungibilità della pena per altro titolo definitivo nelfrattempo sopraggiunto; dal 30.3.2017 la custodia cautelare era assorbita in penadefinitiva per la sentenza di Catanzaro.

L’istante si doleva, quindi, che non si fossetenuto conto dei titoli pregressi.Ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che risulta (dal certificato Sidetprodotto dal p.m.) che dal 18.9.2014 [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in espiazione di penadefinitiva per la condanna a tre anni di reclusione con la sentenza del Tribunale diMatera del 7.6.2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata al n. 10 del casellario, dacui si evince che la pena è stata eseguita dal 19.6.2014 al 17.9.2015.

La sentenzanon è compresa nel cumulo impugnato, perché la pena era stata già espiata.Non è provato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ininterrottamente detenuto incarcere dal 16.9.2014, in quanto viceversa risulta che sia stato libero dal 7 al18.5.2016, sicché non può trovare applicazione il principio secondo cui ladecorrenza della pena inflitta con una pluralità di sentenze di condanna deveessere fissata alla data più risalente di ininterrotta detenzione sofferta inesecuzione di uno dei titoli confluiti nel cumulo.2.

Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di GerardoSchettino, articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657 in relazione agli artt. 663 e 669 cod.proc. pen. per erronea esclusione del presofferto.La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto irrilevante il periodo dal19.6.2014 al 17.9.2015 in quanto relativo ad un titolo non compreso nel cumulo,omettendo di verificare se la detenzione sia successiva ai reati confluiti nel cumuloe possa essere valutato fungibile come presofferto.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657, 663, 669, 649 cod. proc. pen. perinosservanza del divieto di doppio computo del medesimo periodo detentivo.Nel caso di specie, il ricorrente non aveva chiesto di utilizzare due volte lostesso periodo detentivo imputandolo a titoli diversi, ma aveva dedotto che alcunisegmenti di detenzione non erano stati valorizzati come presofferto in relazione atitoli compresi nell’ultimo cumulo.2.3.

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c),cod. proc. pen. violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e vizio di motivazione inordine al difetto dei presupposti per la retrodatazione.L’ordinanza non spiega perché la detenzione dal 19.6.2014 al 17.9.2015 siairrilevante e non si confronta con il fatto che la detenzione già sofferta a partiredal 19.6.2014 è in parte coperta da titoli poi confluiti nel cumulo del 2024.L’ordinanza si arresta alla constatazione che la sentenza di Matera non figuranel cumulo, ma non verifica se e in quale misura i giorni espiati in esecuzione diquel titolo – successivi alla commissione dei reati unificati successivamente edichiarati fungibili rispetto alla pena della sentenza di Catanzaro – debbano esserecomputati a titolo di presofferto.2.4.

Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione sulla continuità detentiva dal 2014.La motivazione è carente, perché non ha accertato se il vincolo cautelare fosseeffettivamente cessato e non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] sia rientrato in istituto senzal’emissione di un nuovo provvedimento restrittivo.Lo status libertatis non si ricostituisce per effetto di una erroneascarcerazione, dovuta a disfunzioni dell’amministrazione, quando il titologiudiziario che sorregge la detenzione non sia cessato per atto formale dell’autoritàgiudiziaria: in questo caso, la temporanea libertà di fatto non interrompe lacontinuità giuridica della detenzione.2.5.

Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., il travisamento del registro Sidet.La Corte d’appello ha ritenuto provata l’interruzione detentiva dal registroSidet, pur in assenza di un atto del giudice che avesse disposto la cessazione deltitolo.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 13.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto riproducecritiche già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1.

Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen., secondo cui“il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa ilperiodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato”.In particolare, era stato chiesto alla Corte d’appello di Salerno che venisseroriconosciuti quale presofferto i periodi di custodia cautelare cui [OSCURATO:PERSONA] era statoassoggettato dal 18.6.2014 al 30.3.2017.2.

Ebbene, non è innanzitutto in contestazione che dal 18.6.2014 al 17.9.2015la detenzione abbia riguardato l’espiazione di una pena irrogata con una sentenzadi condanna definitiva del Tribunale di Matera, non a caso non più compresanell’ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del pubblicoministero.Questo rende di per sé inapplicabile a questo periodo l’art. 657 cod. proc.pen., che riguarda, sin dalla rubrica, le sole “pene espiate senza titolo”.In secondo luogo, risulta dal provvedimento di cumulo del pubblico ministerodel 17.12.2024 che un presofferto di custodia cautelare dal 18.9.2015 al 6.5.2016e un presofferto di custodia cautelare dal 19.5.2016 al 29.3.2017 siano stati giàcomputati sulla pena da espiare presa in considerazione da tale cumulo, inrelazione a reati commessi prima del periodo di custodia.Di conseguenza, il periodo di presofferto successivo al 17.9.2015 è statoscomputato dal pubblico ministero, tanto è vero che l’inizio della decorrenza dellapena è fissato al 30.3.2017.3.

La Corte d’appello evidenzia in modo puntuale queste circostanze, dallequali si evince in definitiva che l’intero periodo di custodia cautelare indicatodall’istante sia stato già detratto dalla pena da eseguire, e su di esse fondaadeguatamente la motivazione del rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, dal canto suo, l’avversa genericamente, ma senza spiegare ilmotivo per cui si debba derogare nel caso di specie al principio per cui uno stessoperiodo di privazione di libertà personale non può essere imputato a due diversepene.Il ricorso, dunque, muove al provvedimento impugnato censure palesementecontrastate dagli atti processuali e, pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza della Corte d’appello di Salerno del 4/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 4.12.2025, la Corte d’appello di Salerno haprovveduto su una richiesta di correzione del provvedimento di cumulo SIEP n.362/2024 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mediante retrodatazionedell’inizio della decorrenza della pena detentiva al 18.6.2014.La richiesta difensiva evidenziava, in particolare, che la privazione effettivadella libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], protraendosifino al 17.9.2015, in espiazione di un titolo definitivo; nel marzo 2015, venivaemessa nei suoi confronti un’ordinanza cautelare in relazione alla sentenza dellaCorte d’appello di Catanzaro n. 1675/2017; dal 18.9.2015 al 30.3.2017 ladetenzione era assorbita per fungibilità della pena per altro titolo definitivo nelfrattempo sopraggiunto; dal 30.3.2017 la custodia cautelare era assorbita in penadefinitiva per la sentenza di Catanzaro. L’istante si doleva, quindi, che non si fossetenuto conto dei titoli pregressi.Ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che risulta (dal certificato Sidetprodotto dal p.m.) che dal 18.9.2014 [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in espiazione di penadefinitiva per la condanna a tre anni di reclusione con la sentenza del Tribunale diMatera del 7.6.2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata al n. 10 del casellario, dacui si evince che la pena è stata eseguita dal 19.6.2014 al 17.9.2015. La sentenzanon è compresa nel cumulo impugnato, perché la pena era stata già espiata.Non è provato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ininterrottamente detenuto incarcere dal 16.9.2014, in quanto viceversa risulta che sia stato libero dal 7 al18.5.2016, sicché non può trovare applicazione il principio secondo cui ladecorrenza della pena inflitta con una pluralità di sentenze di condanna deveessere fissata alla data più risalente di ininterrotta detenzione sofferta inesecuzione di uno dei titoli confluiti nel cumulo.2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di GerardoSchettino, articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657 in relazione agli artt. 663 e 669 cod.proc. pen. per erronea esclusione del presofferto.La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto irrilevante il periodo dal19.6.2014 al 17.9.2015 in quanto relativo ad un titolo non compreso nel cumulo,omettendo di verificare se la detenzione sia successiva ai reati confluiti nel cumuloe possa essere valutato fungibile come presofferto.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657, 663, 669, 649 cod. proc. pen. perinosservanza del divieto di doppio computo del medesimo periodo detentivo.Nel caso di specie, il ricorrente non aveva chiesto di utilizzare due volte lostesso periodo detentivo imputandolo a titoli diversi, ma aveva dedotto che alcunisegmenti di detenzione non erano stati valorizzati come presofferto in relazione atitoli compresi nell’ultimo cumulo.2.3. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c),cod. proc. pen. violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e vizio di motivazione inordine al difetto dei presupposti per la retrodatazione.L’ordinanza non spiega perché la detenzione dal 19.6.2014 al 17.9.2015 siairrilevante e non si confronta con il fatto che la detenzione già sofferta a partiredal 19.6.2014 è in parte coperta da titoli poi confluiti nel cumulo del 2024.L’ordinanza si arresta alla constatazione che la sentenza di Matera non figuranel cumulo, ma non verifica se e in quale misura i giorni espiati in esecuzione diquel titolo – successivi alla commissione dei reati unificati successivamente edichiarati fungibili rispetto alla pena della sentenza di Catanzaro – debbano esserecomputati a titolo di presofferto.2.4. Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione sulla continuità detentiva dal 2014.La motivazione è carente, perché non ha accertato se il vincolo cautelare fosseeffettivamente cessato e non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] sia rientrato in istituto senzal’emissione di un nuovo provvedimento restrittivo.Lo status libertatis non si ricostituisce per effetto di una erroneascarcerazione, dovuta a disfunzioni dell’amministrazione, quando il titologiudiziario che sorregge la detenzione non sia cessato per atto formale dell’autoritàgiudiziaria: in questo caso, la temporanea libertà di fatto non interrompe lacontinuità giuridica della detenzione.2.5. Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., il travisamento del registro Sidet.La Corte d’appello ha ritenuto provata l’interruzione detentiva dal registroSidet, pur in assenza di un atto del giudice che avesse disposto la cessazione deltitolo.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto riproducecritiche già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen., secondo cui“il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa ilperiodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato”.In particolare, era stato chiesto alla Corte d’appello di Salerno che venisseroriconosciuti quale presofferto i periodi di custodia cautelare cui [OSCURATO:PERSONA] era statoassoggettato dal 18.6.2014 al 30.3.2017.2. Ebbene, non è innanzitutto in contestazione che dal 18.6.2014 al 17.9.2015la detenzione abbia riguardato l’espiazione di una pena irrogata con una sentenzadi condanna definitiva del Tribunale di Matera, non a caso non più compresanell’ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del pubblicoministero.Questo rende di per sé inapplicabile a questo periodo l’art. 657 cod. proc.pen., che riguarda, sin dalla rubrica, le sole “pene espiate senza titolo”.In secondo luogo, risulta dal provvedimento di cumulo del pubblico ministerodel 17.12.2024 che un presofferto di custodia cautelare dal 18.9.2015 al 6.5.2016e un presofferto di custodia cautelare dal 19.5.2016 al 29.3.2017 siano stati giàcomputati sulla pena da espiare presa in considerazione da tale cumulo, inrelazione a reati commessi prima del periodo di custodia.Di conseguenza, il periodo di presofferto successivo al 17.9.2015 è statoscomputato dal pubblico ministero, tanto è vero che l’inizio della decorrenza dellapena è fissato al 30.3.2017.3. La Corte d’appello evidenzia in modo puntuale queste circostanze, dallequali si evince in definitiva che l’intero periodo di custodia cautelare indicatodall’istante sia stato già detratto dalla pena da eseguire, e su di esse fondaadeguatamente la motivazione del rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, dal canto suo, l’avversa genericamente, ma senza spiegare ilmotivo per cui si debba derogare nel caso di specie al principio per cui uno stessoperiodo di privazione di libertà personale non può essere imputato a due diversepene.Il ricorso, dunque, muove al provvedimento impugnato censure palesementecontrastate dagli atti processuali e, pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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