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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25564/2026

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RC) il19.10.1950 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R19 I176L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] XXIII, ed elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, inPalmi alla [OSCURATO:PERSONA], n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cardone del Foro di Palmi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R11 G288S - PEC:[OSCURATO:EMAIL]), iscritto all'Albo speciale dei Cassa-zionisti dal 26.09.2012 – presso i cui recapiti PEC: [OSCURATO:EMAIL] chiede espressamente che vengano eseguite le comuni-cazioni e notificazioni di rito – dal quale è rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al ricorsoRicorrentecontroComune di Anoia (P.I.: 00263400806).Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 16 deposi-tata il 7 gennaio 2025.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di ReggioCalabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi con cui era statarigettata la domanda dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] diretta ad otteneredal Comune di Anoia un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per larealizzazione di progetto di un Piano di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.P.).2.- Osservava la Corte – dopo aver accolto il motivo del professionistasull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (sollevata dal Comune edaccolta dal primo giudice) – che nel merito la domanda era, tuttavia, in-fondata per mancanza di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 cod. civ.Il professionista, infatti, non aveva mai sottoscritto alcun contratto conl'ente locale e del pari insussistente era l'assunzione dell'impegno di spe-sa: sicché l'ingegner Gangemi aveva azione nei confronti dei funzionariche avevano conferito l'incarico in violazione dell'art. 191 del d.lgs. 18agosto 2000 n° 267 (TUEL).Il professionista, inoltre, era ben consapevole del fatto che le deliberecon cui il Comune aveva deciso di adottare il P.I.P. avevano subordinato ilcompenso al finanziamento delle opere progettate.Pertanto, il professionista aveva scientemente accettato il rischio dinon essere retribuito in caso di mancata erogazione del finanziamento.Infine, essendosi verificata tale condizione, l'accoglimento della do-manda di indennizzo si sarebbe tradotto in un arricchimento imposto alla3.- Ricorre in cassazione il Gangemi, affidando il gravame ad un solomezzo illustrato da memoria.Il Comune di Anoia è rimasto meramente intimato.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il 26 novembre 2025 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una propostadi definizione del giudizio ai sensi dell'artt. 380-bis del cod. proc. civ., afronte della quale il ricorrente ha depositato richiesta di decisione.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo il professionista lamenta la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2041 cod. civ., non-ché erronea interpretazione di tale norma, ai sensi dell'art. art. 360 n° 3cod. proc. civ.La Corte d'appello non avrebbe considerato che non poteva nella fatti-specie pretendersi alcun impegno di spesa, dato che sia il progetto che ilcompenso erano subordinati all'erogazione di un finanziamento.Il Comune aveva ammesso di aver inoltrato domanda di finanziamentoe di non averlo ricevuto, sicché la Corte non avrebbe fatto buongovernodell'art. 115 cod. proc. civ.Infine, sussisterebbe anche l'utilità per la PA, avendo essa ricevuto unprogetto ancora realizzabile, con correlativo pregiudizio del professionista,che non solo non aveva ricevuto il compenso, ma aveva anche anticipato,senza rimborso, le spese per la realizzazione del prodotto intellettuale.5.- Come già esposto nella proposta di definizione del giudizio, il mez-zo è inammissibile, soffermandosi su temi che non hanno nulla a che ve-dere con la ratio decidendi della sentenza.La Corte, infatti, ha escluso il diritto all'indennizzo sottolineando lamancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza,in favore del professionista, dell'azione diretta contro i funzionari dai qualiaveva ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 191, quarto comma, del TUEL, el'esclusione del requisito previsto dall'art. 2042 cod. civ.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026La Corte, inoltre, ha constatato che, con la condizione apposta nelledelibere (ben conosciute dal Gangemi), da un lato, il professionista avevaaccettato il rischio di non essere compensato per il lavoro svolto e, dall'al-tro, il Comune aveva manifestato la volontà di non ottenere l'utilità deri-vante dalla prestazione del professionista senza l'erogazione del finanzia-mento, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda avrebbe im-plicato l'imposizione di un arricchimento non voluto dalla PA, contraria-mente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità.Nessuno di tali snodi logici è stato aggredito col mezzo in esame, che,pertanto, appare del tutto inammissibile.6.- Nella richiesta di decisione (come pure nella memoria illustrativa) ilricorrente fa osservare che nella fattispecie non poteva pretendersi unformale impegno di spesa, proprio poiché il progetto ed i compensi da pa-gare erano condizionati ad un finanziamento.Pertanto, la Corte avrebbe dovuto considerare che l'utilità del Comuneera consistita nell'uso stesso del progetto per la richiesta di finanziamento,come stabilito da Cass., sez.

I, 15 giugno 2005, n° 12850 (già indicata nelricorso introduttivo), seguita dalla più recente Cass., sez.

I, 18 giugno2008, n° 16577.7.- Anche tali allegazioni non meritano consenso, non solo perché essenon scalfiscono gli snodi logici della sentenza riassunti al precedente para-grafo n° 5, ma anche perché si tratta di precedenti non invocabili nellapresente fattispecie, vertendosi in casi in cui l'oggetto del contendere eracostituito dall'utilità ritratta dall'ente locale e che la Corte di cassazione haspecificato essere non solo quella che il committente confidava di realizza-re, ma anche quella in concreto conseguita.8.- La mancata costituzione del Comune di Anoia impedisce che allasoccombenza del Gangemi segua la sua condanna alla rifusione delle spe-se di lite ed al pagamento della somma equitativamente determinata aisensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Va invece irrogata a carico del ricorrente la sanzione del pagamentodella somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, secondo quantodisposto dall'art. 96, quarto comma, dello stesso codice.Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ri-corrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagarealla Cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00.

Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RC) il19.10.1950 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R19 I176L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] XXIII, ed elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, inPalmi alla [OSCURATO:PERSONA], n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cardone del Foro di Palmi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R11 G288S - PEC:[OSCURATO:EMAIL]), iscritto all'Albo speciale dei Cassa-zionisti dal 26.09.2012 – presso i cui recapiti PEC: [OSCURATO:EMAIL] chiede espressamente che vengano eseguite le comuni-cazioni e notificazioni di rito – dal quale è rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al ricorsoRicorrentecontroComune di Anoia (P.I.: 00263400806).Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 16 deposi-tata il 7 gennaio 2025.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di ReggioCalabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi con cui era statarigettata la domanda dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] diretta ad otteneredal Comune di Anoia un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per larealizzazione di progetto di un Piano di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.P.).2.- Osservava la Corte – dopo aver accolto il motivo del professionistasull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (sollevata dal Comune edaccolta dal primo giudice) – che nel merito la domanda era, tuttavia, in-fondata per mancanza di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 cod. civ.Il professionista, infatti, non aveva mai sottoscritto alcun contratto conl'ente locale e del pari insussistente era l'assunzione dell'impegno di spe-sa: sicché l'ingegner Gangemi aveva azione nei confronti dei funzionariche avevano conferito l'incarico in violazione dell'art. 191 del d.lgs. 18agosto 2000 n° 267 (TUEL).Il professionista, inoltre, era ben consapevole del fatto che le deliberecon cui il Comune aveva deciso di adottare il P.I.P. avevano subordinato ilcompenso al finanziamento delle opere progettate.Pertanto, il professionista aveva scientemente accettato il rischio dinon essere retribuito in caso di mancata erogazione del finanziamento.Infine, essendosi verificata tale condizione, l'accoglimento della do-manda di indennizzo si sarebbe tradotto in un arricchimento imposto alla3.- Ricorre in cassazione il Gangemi, affidando il gravame ad un solomezzo illustrato da memoria.Il Comune di Anoia è rimasto meramente intimato.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il 26 novembre 2025 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una propostadi definizione del giudizio ai sensi dell'artt. 380-bis del cod. proc. civ., afronte della quale il ricorrente ha depositato richiesta di decisione.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo il professionista lamenta la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2041 cod. civ., non-ché erronea interpretazione di tale norma, ai sensi dell'art. art. 360 n° 3cod. proc. civ.La Corte d'appello non avrebbe considerato che non poteva nella fatti-specie pretendersi alcun impegno di spesa, dato che sia il progetto che ilcompenso erano subordinati all'erogazione di un finanziamento.Il Comune aveva ammesso di aver inoltrato domanda di finanziamentoe di non averlo ricevuto, sicché la Corte non avrebbe fatto buongovernodell'art. 115 cod. proc. civ.Infine, sussisterebbe anche l'utilità per la PA, avendo essa ricevuto unprogetto ancora realizzabile, con correlativo pregiudizio del professionista,che non solo non aveva ricevuto il compenso, ma aveva anche anticipato,senza rimborso, le spese per la realizzazione del prodotto intellettuale.5.- Come già esposto nella proposta di definizione del giudizio, il mez-zo è inammissibile, soffermandosi su temi che non hanno nulla a che ve-dere con la ratio decidendi della sentenza.La Corte, infatti, ha escluso il diritto all'indennizzo sottolineando lamancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza,in favore del professionista, dell'azione diretta contro i funzionari dai qualiaveva ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 191, quarto comma, del TUEL, el'esclusione del requisito previsto dall'art. 2042 cod. civ.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026La Corte, inoltre, ha constatato che, con la condizione apposta nelledelibere (ben conosciute dal Gangemi), da un lato, il professionista avevaaccettato il rischio di non essere compensato per il lavoro svolto e, dall'al-tro, il Comune aveva manifestato la volontà di non ottenere l'utilità deri-vante dalla prestazione del professionista senza l'erogazione del finanzia-mento, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda avrebbe im-plicato l'imposizione di un arricchimento non voluto dalla PA, contraria-mente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità.Nessuno di tali snodi logici è stato aggredito col mezzo in esame, che,pertanto, appare del tutto inammissibile.6.- Nella richiesta di decisione (come pure nella memoria illustrativa) ilricorrente fa osservare che nella fattispecie non poteva pretendersi unformale impegno di spesa, proprio poiché il progetto ed i compensi da pa-gare erano condizionati ad un finanziamento.Pertanto, la Corte avrebbe dovuto considerare che l'utilità del Comuneera consistita nell'uso stesso del progetto per la richiesta di finanziamento,come stabilito da Cass., sez. I, 15 giugno 2005, n° 12850 (già indicata nelricorso introduttivo), seguita dalla più recente Cass., sez. I, 18 giugno2008, n° 16577.7.- Anche tali allegazioni non meritano consenso, non solo perché essenon scalfiscono gli snodi logici della sentenza riassunti al precedente para-grafo n° 5, ma anche perché si tratta di precedenti non invocabili nellapresente fattispecie, vertendosi in casi in cui l'oggetto del contendere eracostituito dall'utilità ritratta dall'ente locale e che la Corte di cassazione haspecificato essere non solo quella che il committente confidava di realizza-re, ma anche quella in concreto conseguita.8.- La mancata costituzione del Comune di Anoia impedisce che allasoccombenza del Gangemi segua la sua condanna alla rifusione delle spe-se di lite ed al pagamento della somma equitativamente determinata aisensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Numero registro generale 14513/2025Numero sezionale 3259/2026Numero di raccolta generale 25564/2026Data pubblicazione 18/09/2026Va invece irrogata a carico del ricorrente la sanzione del pagamentodella somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, secondo quantodisposto dall'art. 96, quarto comma, dello stesso codice.Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagarealla Cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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