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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata all'esito del giudizio abbreviato il 07/02/2018, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati - commessi il 26/11/2013 - di tentato furto aggravato (capo A) e di inosservanza della prescrizione di vivere onestamente del sottoposto a misure di prevenzione (capo C) e lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa così determinata: pena base (tenuto conto della comminatoria edittale prevista dall'art. 625, primo comma, cod. pen. all'epoca del fatto), anni 1 di reclusione ed euro 360 di multa; ridotta per il tentativo a mesi 8 di reclusione e 240 euro di multa; aumentata per la contestata recidiva reiterata, anni 1 di reclusione ed euro 320 di multa; ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato sub C), anni 1 e mesi 3 di reclusione e 450 euro di multa; ridotta alla pena indicata per il rito.

Investita dall'appello dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 25/06/2020 assolveva Trapanese dal reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena per il residuo reato sub A) in mesi 8 di reclusione e 213 euro di multa, espungendo l'aumento per la continuazione dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore AVV. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 49 e 56 cod. pen., nonché vizi di motivazione.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare la veridicità dei fatti ripprtati dagli operanti di P.G. e dal teste oculare appartenente alla polizia, senza valorizzare le evidenti contraddizioni, mentre apoditticamente è stata esclusa l'ipotesi del reato impossibile, nonostante la mancata identificazione dell'auto oggetto del reato contestato, pur appartenente alla dotazione di una nota società commerciale e non essendo stato provato che all'interno del portabagagli contenesse oggetti da trafugare.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente la Corte di appello ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante di cLi all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., neppure menzionata dal giudice di primo grado, mentre per l'aggravante della violenza sulle cose è necessario che la cosa sia danneggiata, trasformata o ne venga mutata la destinazione, ma nel caso di specie l'auto non è stata rinvenuta e non risultano denunce da parte della società proprietaria.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis e 62, primo comnna, n. 4), cod. pen, in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della lieve entità del fatto.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Il primo motivo deve essere rigettato, pur presentando profili di inammissibilità.

Profili, questi, relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato furto contestato, giustificata dalle c:onformi sentenze di merito non solo sulla base delle dichiarazioni degli operatori di P.G. e del teste oculare, ma anche alla luce della confessione dell'imputato, del tutto obliterata dal ricorso.

Le doglianze relative alla configurabilità del reato impossibile non sono fondate al lume del consolidato orientamento in forza del quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliannento, Rv. 278902)

3. Il secondo motivo è parzialmente fondato.

Non meritano accoglimento le censure relative alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, desunta dalla condotta dell'imputato, protrattasi per qualche minuto, consistita nel tentativo di forzare il portabagagli con uno strumento metallico.

Sono invece fondate le doglianze relative all'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.

Pur contestata, la circostanza aggravante è stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado, che - motivata espressamente la sussistenza della circostanza della violenza sulle cose - ha assunto quale pena base dell'iter commisurativo quella comminata dal primo comma dell'art. 625 3 cod. pen. e non a quella prevista dal secondo comrna, il che depone univocamente nel senso che una sola circostanza aggravante è stata ritenuta.

Pertanto, con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con esclusione di tale circostanza.

Potendo tale esclusione riflettersi sulle valutazioni sottese alla determinazione della pena (ad esempio, sull'entità della riduzione per il tetativo), la sentenza deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

4. Le doglianze relative alle invocate attenuanti non meritano accoglimento.

Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., del tutto congruamente la sentenza impugnata ha giustificato la sua insussistenza nel caso di specie alla luce del principio di diritto secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza (il che è escluso nel caso di specie), dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528).

La doglianza relativa alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata alla luce dei plurimi elementi individuati dalla Corte di sostegno a sostegno della decisione sul punto (comportamento tenuto dall'imputato che tentava di darsi alla fuga; sottoposizione alla misura di prevenzione e plurimi precedenti), tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., circostanza che va esclusa, e con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo in relazione al trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che elimina, e con rinvio, relativamente al trattamento sanzionatorio, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata all'esito del giudizio abbreviato il 07/02/2018, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati - commessi il 26/11/2013 - di tentato furto aggravato (capo A) e di inosservanza della prescrizione di vivere onestamente del sottoposto a misure di prevenzione (capo C) e lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa così determinata: pena base (tenuto conto della comminatoria edittale prevista dall'art. 625, primo comma, cod. pen. all'epoca del fatto), anni 1 di reclusione ed euro 360 di multa; ridotta per il tentativo a mesi 8 di reclusione e 240 euro di multa; aumentata per la contestata recidiva reiterata, anni 1 di reclusione ed euro 320 di multa; ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato sub C), anni 1 e mesi 3 di reclusione e 450 euro di multa; ridotta alla pena indicata per il rito. Investita dall'appello dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 25/06/2020 assolveva Trapanese dal reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena per il residuo reato sub A) in mesi 8 di reclusione e 213 euro di multa, espungendo l'aumento per la continuazione dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore AVV. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 49 e 56 cod. pen., nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata si è limitata ad affermare la veridicità dei fatti ripprtati dagli operanti di P.G. e dal teste oculare appartenente alla polizia, senza valorizzare le evidenti contraddizioni, mentre apoditticamente è stata esclusa l'ipotesi del reato impossibile, nonostante la mancata identificazione dell'auto oggetto del reato contestato, pur appartenente alla dotazione di una nota società commerciale e non essendo stato provato che all'interno del portabagagli contenesse oggetti da trafugare. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante di cLi all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., neppure menzionata dal giudice di primo grado, mentre per l'aggravante della violenza sulle cose è necessario che la cosa sia danneggiata, trasformata o ne venga mutata la destinazione, ma nel caso di specie l'auto non è stata rinvenuta e non risultano denunce da parte della società proprietaria. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis e 62, primo comnna, n. 4), cod. pen, in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della lieve entità del fatto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Il primo motivo deve essere rigettato, pur presentando profili di inammissibilità. Profili, questi, relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato furto contestato, giustificata dalle c:onformi sentenze di merito non solo sulla base delle dichiarazioni degli operatori di P.G. e del teste oculare, ma anche alla luce della confessione dell'imputato, del tutto obliterata dal ricorso. Le doglianze relative alla configurabilità del reato impossibile non sono fondate al lume del consolidato orientamento in forza del quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliannento, Rv. 278902) 3. Il secondo motivo è parzialmente fondato. Non meritano accoglimento le censure relative alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, desunta dalla condotta dell'imputato, protrattasi per qualche minuto, consistita nel tentativo di forzare il portabagagli con uno strumento metallico. Sono invece fondate le doglianze relative all'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Pur contestata, la circostanza aggravante è stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado, che - motivata espressamente la sussistenza della circostanza della violenza sulle cose - ha assunto quale pena base dell'iter commisurativo quella comminata dal primo comma dell'art. 625 3 cod. pen. e non a quella prevista dal secondo comrna, il che depone univocamente nel senso che una sola circostanza aggravante è stata ritenuta. Pertanto, con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con esclusione di tale circostanza. Potendo tale esclusione riflettersi sulle valutazioni sottese alla determinazione della pena (ad esempio, sull'entità della riduzione per il tetativo), la sentenza deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 4. Le doglianze relative alle invocate attenuanti non meritano accoglimento. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., del tutto congruamente la sentenza impugnata ha giustificato la sua insussistenza nel caso di specie alla luce del principio di diritto secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza (il che è escluso nel caso di specie), dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528). La doglianza relativa alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata alla luce dei plurimi elementi individuati dalla Corte di sostegno a sostegno della decisione sul punto (comportamento tenuto dall'imputato che tentava di darsi alla fuga; sottoposizione alla misura di prevenzione e plurimi precedenti), tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., circostanza che va esclusa, e con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo in relazione al trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che elimina, e con rinvio, relativamente al trattamento sanzionatorio, ad
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