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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1969

Cassazione n. 24528/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1969 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina aggravata in quello di furto, è del tutto generico poiché il ricorrente, prospetta doglianze volte a proporre in questa sede una non consentita rivalutazione del materiale probatorio (il narrato della persona offesa ed il contenuto delle immagini registrate dalle telecamere presenti sul luogo del fatto), già attentamente valutato dalla Corte territoriale la quale, proprio sulla scorta di tali elementi, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di una condotta violenta perpetrata proprio dall'odierno ricorrente con contestuale sottrazione dalle tasche dei pantaloni di una somma di denaro pari a 950,00 euro operata dal correo (pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1969 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina aggravata in quello di furto, è del tutto generico poiché il ricorrente, prospetta doglianze volte a proporre in questa sede una non consentita rivalutazione del materiale probatorio (il narrato della persona offesa ed il contenuto delle immagini registrate dalle telecamere presenti sul luogo del fatto), già attentamente valutato dalla Corte territoriale la quale, proprio sulla scorta di tali elementi, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di una condotta violenta perpetrata proprio dall'odierno ricorrente con contestuale sottrazione dalle tasche dei pantaloni di una somma di denaro pari a 950,00 euro operata dal correo (pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 24528/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris