CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 15485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso L, 4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha osservato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ostavano l'intensità del dolo, così come risultante dalle• modalità dell'azione, unitamente ai numerosi precedenti penali. Considerato che già i siffatti profili costituiscono elementi idonei nell'ottica di rigettare la richiesta difensiva, indipendentemente dalla ritenuta sussistenza dell'abitualità del comportamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consi9sliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide