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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 25913/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, del 18 gennaio 2024, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 73, commi d.P.R. 309 del 1990 per la detenzione per cessione a terzi di gr. 6 lordi di sostanza stupefacente tipo cocaina di cui alla Tabella F art. 14 stessa legge. [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2023.

La Corte territoriale, ha ritenuto inammissibile il ricorso in appello, in quanto, essendo stata emessa la sentenza impugnata il 3 luglio 2023, doveva trovare applicazione il comma 1-ter dell'art. 581 cod.proc.pen. (introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Adempimento non osservato nel caso di specie.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 581, comma 1 ter e 156 cod.proc.pen., in quanto la Corte territoriale aveva ignorato, pur non potendo non esserne al corrente, che l'imputato si trovava in stato detentivo, per cui le notificazioni non potevano che essere effettuate presso la casa circondariale in cui si trovi ristretto.

In tal senso viene richiamata la sentenza di Sez. 2 n. 33355, del 28 luglio 2023.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.

Considerato in diritto

1. Il motivo è fondato.

2. Risulta dagli atti che l'imputato, nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata in grado di appello, si trovava, al momento della pronuncia, "detenuto per altra causa"; ne consegue che l'ordinanza emessa dalla Corte territoriale si fonda implicitamente sull'interpretazione in base al quale il disposto dell'art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. - introdotto dall'art.33, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 per le impugnazioni proposte, ai sensi del successivo art.89, in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto e in base al quale «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» - si applichi senza operare distinzioni in relazione all'eventuale stato di detenzione della parte impugnante, qualora lo stesso non si trovi ristretto nell'ambito del giudizio per cui si procede.

3. Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione che è stata già smentita in alcune pronunce di questa Corte con argomentazioni che in questa sede si ritiene di condividere (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.).

E' stata affermata la necessità di operare una lettura sinottica delle disposizioni processuali di riferimento - proprio in relazione al contenuto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 - in punto di notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato detenuto.

In particolare, deve ritenersi che l'interpretazione sistematica dell'art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. induca a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia da ritenere necessaria solo nel caso in cui l'imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione rappresentata dall'esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione.

Sotto tale profilo, devono difatti essere valorizzati gli elementi testuali rappresentati: a) dall'inserimento da parte del d.lgs. n.150/2022, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art.156 cod.proc.pen. e regolanti le disposizioni in tema di notifica all'imputato detenuto, degli incisi in base al quale la notifica stessa - anche per quelle successive alla prima - è effettuata "sempre" nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona (comma 1) con esclusione espressa delle modalità di notifica telematica previste dall'art. 148, comma 1, cod.proc.pen. per i soggetti detenuti al di fuori degli istituti penitenziari e con richiamo all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.157 (comma 3); b) dall'inserimento dell'art.157 ter cod.proc.pen., in base al quale le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato "non detenuto" sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581, commi 1 ter e 1 quater»; c) dalla previsione, contenuta nel precedente testo dell'art.164 cod.proc.pen. - in punto di efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio - e mantenuta anche a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 150/2022, in base alla quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto del già richiamato art. 156, comma 1.

4. Deve quindi ritenersi che il sistema previsto dalle suddette disposizioni, in tema di notifiche all'imputato detenuto, sia coerente nel ritenere che le stesse non possano che essere effettuate presso il luogo di detenzione; in ciò dovendosi 17 , sottolineare - come evidenziato in parte motiva dalla citata Sez. 2, n. 33355 del é 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - che la disposizione contenuta nell'art.157 (7 C ter cod.proc.pen. si preoccupa espressamente - sulla base della lettura dei commi 1 e 3 - di sottolineare che le disposizioni contenute nell'art.581, commi 1 ter e 1 quater, cod.proc.pen., a proposito della notifica dell'atto di citazione nei giudizi di impugnazione, si applicano nei soli confronti dell'imputato non detenuto (disposizione che sarebbe superflua in caso di applicazione alla generalità degli imputati dello stesso art.581 cod.proc.pen.).

5. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata emessa in violazione delle disposizioni processuali di riferimento.

Per l'effetto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve contestualmente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, del 18 gennaio 2024, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 73, commi d.P.R. 309 del 1990 per la detenzione per cessione a terzi di gr. 6 lordi di sostanza stupefacente tipo cocaina di cui alla Tabella F art. 14 stessa legge. [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2023. La Corte territoriale, ha ritenuto inammissibile il ricorso in appello, in quanto, essendo stata emessa la sentenza impugnata il 3 luglio 2023, doveva trovare applicazione il comma 1-ter dell'art. 581 cod.proc.pen. (introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Adempimento non osservato nel caso di specie. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 581, comma 1 ter e 156 cod.proc.pen., in quanto la Corte territoriale aveva ignorato, pur non potendo non esserne al corrente, che l'imputato si trovava in stato detentivo, per cui le notificazioni non potevano che essere effettuate presso la casa circondariale in cui si trovi ristretto. In tal senso viene richiamata la sentenza di Sez. 2 n. 33355, del 28 luglio 2023. 3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato. 2. Risulta dagli atti che l'imputato, nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata in grado di appello, si trovava, al momento della pronuncia, "detenuto per altra causa"; ne consegue che l'ordinanza emessa dalla Corte territoriale si fonda implicitamente sull'interpretazione in base al quale il disposto dell'art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. - introdotto dall'art.33, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 per le impugnazioni proposte, ai sensi del successivo art.89, in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto e in base al quale «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» - si applichi senza operare distinzioni in relazione all'eventuale stato di detenzione della parte impugnante, qualora lo stesso non si trovi ristretto nell'ambito del giudizio per cui si procede. 3. Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione che è stata già smentita in alcune pronunce di questa Corte con argomentazioni che in questa sede si ritiene di condividere (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.). E' stata affermata la necessità di operare una lettura sinottica delle disposizioni processuali di riferimento - proprio in relazione al contenuto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 - in punto di notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato detenuto. In particolare, deve ritenersi che l'interpretazione sistematica dell'art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. induca a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia da ritenere necessaria solo nel caso in cui l'imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione rappresentata dall'esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione. Sotto tale profilo, devono difatti essere valorizzati gli elementi testuali rappresentati: a) dall'inserimento da parte del d.lgs. n.150/2022, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art.156 cod.proc.pen. e regolanti le disposizioni in tema di notifica all'imputato detenuto, degli incisi in base al quale la notifica stessa - anche per quelle successive alla prima - è effettuata "sempre" nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona (comma 1) con esclusione espressa delle modalità di notifica telematica previste dall'art. 148, comma 1, cod.proc.pen. per i soggetti detenuti al di fuori degli istituti penitenziari e con richiamo all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.157 (comma 3); b) dall'inserimento dell'art.157 ter cod.proc.pen., in base al quale le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato "non detenuto" sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581, commi 1 ter e 1 quater»; c) dalla previsione, contenuta nel precedente testo dell'art.164 cod.proc.pen. - in punto di efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio - e mantenuta anche a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 150/2022, in base alla quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto del già richiamato art. 156, comma 1. 4. Deve quindi ritenersi che il sistema previsto dalle suddette disposizioni, in tema di notifiche all'imputato detenuto, sia coerente nel ritenere che le stesse non possano che essere effettuate presso il luogo di detenzione; in ciò dovendosi 17 , sottolineare - come evidenziato in parte motiva dalla citata Sez. 2, n. 33355 del é 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - che la disposizione contenuta nell'art.157 (7 C ter cod.proc.pen. si preoccupa espressamente - sulla base della lettura dei commi 1 e 3 - di sottolineare che le disposizioni contenute nell'art.581, commi 1 ter e 1 quater, cod.proc.pen., a proposito della notifica dell'atto di citazione nei giudizi di impugnazione, si applicano nei soli confronti dell'imputato non detenuto (disposizione che sarebbe superflua in caso di applicazione alla generalità degli imputati dello stesso art.581 cod.proc.pen.). 5. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata emessa in violazione delle disposizioni processuali di riferimento. Per l'effetto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve contestualmente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma,
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