CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44841/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo mdma ed hashish, in quantità sufficienti a ricavarne, rispettivamente, 153 e 26.091 dosi al consumo, attraverso il proprio difensore impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 7 giugno scorso, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che ne aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari ovvero, in subordine, di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa. 2. Il ricorso lamenta vizi di motivazione, e la conseguente applicazione erronea della normativa di riferimento, sotto i seguenti profili: I) ritenuta persistenza di esigenze cautelari, nonostante il decorso di vari mesi dall'inizio della custodia e la presenza di ulteriori elementi qualificanti tale dato cronologico, ovvero: a) l'osservanza, da parte dell'imputato, delle prescrizioni cautelari impostegli; b) l'essere egli soggetto inserito nel contesto sociale, incensurato, esercente una regolare attività lavorativa; c) l'aver fattivamente collaborato con gli inquirenti sin dal momento del suo arresto, indicando i suoi correi e addebitandosi ulteriori reati non noti, mediante informazioni che gli stessi investigatori hanno riconosciuto coincidenti con i risultati dell'attività d'indagine, e perciò mostrando di essersi ravveduto e di voler recidere ogni legame con quei contesti illegali; H) applicazione di una misura custodiale nonostante la ragionevole probabilità di riconoscimento, all'esito del processo, della sospensione condizionale della pena, considerando che: a) il quantitativo di stupefacente detenuto è ben al di sotto della soglia fissata dalla giurisprudenza per la "ingente quantità", sicché l'affermazione del Tribunale per cui si sarebbe in presenza di «rilevanti quantitativi» non ha fondamento; b) vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, a norma dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990; c) l'imputato ha già avanzato richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato, potendo perciò godere di un'ulteriore diminuzione di pena; III) assenza di motivazione in ordine al pericolo di c.d. "inquinamento" probatorio; IV) ritenuta inesistenza dei presupposti per l'ammissione dell'imputato al lavoro esterno, considerando l'assenza di familiari in condizioni di provvedere economicamente al suo mantenimento, nonché l'opportunità, attraverso tale attività, di un suo reinserimento sociale. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Nelle more ha depositato rinuncia all'impugnazione il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, evidenziando la sopravvenuta carenza d'interesse, per essere stata la misura custodiale sostituita, in pendenza della presente impugnazione, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Da tanto consegue l'inammissibilità dell'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso i