CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39935/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Lanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, per escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale, le circostanze e modalità del fatto (il Lanza veniva notato mentre, in compagnia del Ramondini, si avvicinava a vasi nei quali era stata occultata droga, nel frattempo prelevata dalla pg., e avendo indosso la sostanza stupefacente poi sequestrata, circostanza valorizzata per escludere che l'imputato si fosse accordato con il coimputato per una cessione a suo favore). Il motivo di ricorso, pertanto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); Anche sulla determinazione della pena - effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del fatto e i precedenti, dunque circostanze di fatto, anche relative alla personalità dell'imputato, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. oveta x-_, Così deciso il itriem-5-rci 2024 Il Consigliere estensore Il P