CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15690/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7/2019 depositata il04/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono percassazione avverso le sentenze n. 7/2019 (parziale) e 4861/2020(definitiva) della Corte di appello di Roma sulla scorta di dieci motivi;Numero registro generale 32184/2020Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 15690/2026Data pubblicazione 22/05/2026rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;lette le memorie delle parti;considerato che, ai fini della decisione, e segnatamente per la compiutadisamina delle censure fondatezza dei motivi da 4 a 9, si rivela necessarioacquisire i fascicoli di ufficio dei giudizi di merito, onde poter avere pienacontezza del contenuto delle due consulenze tecniche d’ufficio ivi esperite(segnatamente, la CTU Lizza e la CTU Milone);ritenuto che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, dando mandatoalla cancelleria di acquisire i fascicoli d’ufficio delle fasi di merito; P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, dando mandato alla Cancelleria diacquisire il fascicolo d’ufficio sia del giudizio dinanzi al Tribunale di Romache alla Corte d’Appello di Roma.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civileil 19 maggio 2026Il PresidenteMauro Criscuolo