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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 29796/2026

Testo disponibile della fonte

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o di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza in data 7 febbraio 2023 del Giudice monocratico delTribunale di Napoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 44 d.P.R. n.380 del 2001, limitatamente al taglio del preesistente muro di recinzione perché ilfatto non sussiste, ha confermato la condanna per la restante parte di abusoedilizio e per le violazioni di cui agli art. 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, hariconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena a mesi tre diarresto ed euro 10.000 di ammenda.2.

Ricorre per cassazione l’imputato per vizio di motivazione dal momentoche gli era stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonostante ilripristino dello stato dei luoghi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che [OSCURATO:PERSONA], titolare diuna pizzeria in Quarto, ha realizzato in zona sismica, senza i titoli abilitativi, unasala per la somministrazione di alimenti e bevande di mq 45, con un’altezza tra m2,45 e 2,60 e una volumetria di mc 113, in struttura portante in legno lamellare,con pannelli isolanti, sottostanti doghe in legno con chiusure laterali, costituite daelementi in alluminio anodizzato e vetrate, così violando sia l’art. 44 che gli art.93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.Il ricorrente ha lamentato il diniego della causa di proscioglimento di cuiall’art. 131-bis cod. pen. in conseguenza del ripristino dello stato dei luoghi.

Benvero, il primo comma della norma è stato integrato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, cosiddetta riforma Cartabia, con l’inserimento di un ulteriore parametro divalutazione costituito dalla condotta susseguente al reato.

Tuttavia, taleparametro va pur sempre valutato unitamente agli altri.

E’ pacifico ingiurisprudenza, infatti, che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzae dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.266590).

Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che bastaanche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, perescludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,Nel caso in esame, la Corte territoriale ha implicitamente disattesol’elemento della condotta susseguente al reato, ritenendo prevalente la gravità delfatto per la natura e l’entità dell’opera.

La motivazione non è manifestamenteillogica o contraddittoria per cui si sottrae al controllo di legittimità.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza in data 7 febbraio 2023 del Giudice monocratico delTribunale di Napoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 44 d.P.R. n.380 del 2001, limitatamente al taglio del preesistente muro di recinzione perché ilfatto non sussiste, ha confermato la condanna per la restante parte di abusoedilizio e per le violazioni di cui agli art. 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, hariconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena a mesi tre diarresto ed euro 10.000 di ammenda.2. Ricorre per cassazione l’imputato per vizio di motivazione dal momentoche gli era stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonostante ilripristino dello stato dei luoghi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che [OSCURATO:PERSONA], titolare diuna pizzeria in Quarto, ha realizzato in zona sismica, senza i titoli abilitativi, unasala per la somministrazione di alimenti e bevande di mq 45, con un’altezza tra m2,45 e 2,60 e una volumetria di mc 113, in struttura portante in legno lamellare,con pannelli isolanti, sottostanti doghe in legno con chiusure laterali, costituite daelementi in alluminio anodizzato e vetrate, così violando sia l’art. 44 che gli art.93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.Il ricorrente ha lamentato il diniego della causa di proscioglimento di cuiall’art. 131-bis cod. pen. in conseguenza del ripristino dello stato dei luoghi. Benvero, il primo comma della norma è stato integrato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, cosiddetta riforma Cartabia, con l’inserimento di un ulteriore parametro divalutazione costituito dalla condotta susseguente al reato. Tuttavia, taleparametro va pur sempre valutato unitamente agli altri. E’ pacifico ingiurisprudenza, infatti, che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzae dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che bastaanche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, perescludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,Nel caso in esame, la Corte territoriale ha implicitamente disattesol’elemento della condotta susseguente al reato, ritenendo prevalente la gravità delfatto per la natura e l’entità dell’opera. La motivazione non è manifestamenteillogica o contraddittoria per cui si sottrae al controllo di legittimità.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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