CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 22117 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 163/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'ing. [OSCURATO:PERSONA] e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività di libero professionale svolta negli anni 2008-2017, quale ingegnere iscritto all'Albo del relativo Ordine ma non anche all’INARCASSA (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente, salvo il versamento del contributo integrativo di natura solidaristica); in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008 scadesseil [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l’Inps avessechiesto il pagamento con nota ricevuta dal Buffone il 27.6.2014), non potendosi applicare il regime di proroga introdotto dal d.P.C.M. 4.6.2009 in quanto esclusivamente dettato per i soggetti che esercitasseroattività economiche per le quali fossero stati elaborati gli studi di settore; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; Ric. 2021 n. 22117 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 5.6.2009, degli artt. 2935 cod.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi per l’anno 2008 nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2009 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che la stessa Corte territoriale ha accertato che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 27.6.2014; 2. il ricorso è fondato; 3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20499, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore e Cass. n. 20498 con riferimento all’attività professionale di ingegnere, per l’anno 2008), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concernesse tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n.10273 citata); Ric. 2021 n. 22117 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- 4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); 5. quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, è consolidato l’orientamento secondo cui riveste importanza essenziale il menzionato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5; la disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare (e quindi di fonte normativa), in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame e alla sua natura regolamentare, cfr. Cass. nn. 21816, 22336, 24047, 28565, 28786 del 2022); 6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, d.P.C.M. cit.; 7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata Ric. 2021 n. 22117 sez. ML -ud. 12-10-2022 -5- alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle sp