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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 20754/2022

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ORDINANZA C -U sul ricorso 12787/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona liquid.re giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4658/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, del 17/10/2018; Sez.

I- RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento in data 13 ottobre 2009: ingiunzione avente ad oggetto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 13.591,46, da tale società pretesa quale rimborso di un finanziamento.

Il giudizio di opposizione, nel quale si è costituita la nominata convenuta, è stato definito con sentenza di revoca del provvedimento monitorio: il Tribunale ha infatti ritenuto provata la restituzione della somma sopra indicata in ragione della presenza di un'annotazione a margine delle scritture contabili dell'asserita creditrice.

2. — In sede di gravame la decisione di primo grado è stata riformata, con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

3. — Avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli il 17 ottobre 2018 ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c..

La sentenza di appello è censurata per non essersi il giudice distrettuale pronunciato sull'eccezione, sollevata dal ricorrente, circa il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata si desume che la Corte di appello ha ricondotto il rapporto obbligatorio a un accordo, avente ad oggetto Sez.

I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 2 un'operazione finanziaria, documentato da scrittura privata del 12 gennaio 1998 (cfr. pag. 6 del provvedimento, ove si fa parola di una «operazione finanziaria [...] sottoscritta in data 12.1.1998» e di un «unico rapporto bancario [...] in atti documentato, sottoscritto in data 12.1.1998»).

E' pertanto evidente che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiamata eccezione e che il vizio di omessa pronuncia non abbia a configurarsi.

2. — Col secondo mezzo è denunciata l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Deduce in sintesi l'istante che la Corte partenopea avrebbe mancato di apprezzare l'indicazione, nell'annotazione apposta a margine dell'estratto conto acquisito al giudizio, del numero dell'assegno bancario da lui consegnato a [OSCURATO:SOCIETA] e della data precisa in cui tale datio aveva avuto luogo: «circostanze, queste, di cui la [OSCURATO:SOCIETA] medesima non avrebbe potuto essere a conoscenza se il predetto assegno non fosse stato ad essa effettivamente consegnato».

Il motivo va disatteso.

La Corte di merito ha ritenuto di non ravvisare alcuna annotazione ex art. 2708 c.c. atta a dimostrare inequivocabilmente che l'odierno ricorrente ebbe a consegnare un assegno bancario al fine di estinguere la propria obbligazione nei confronti della controparte.

Ha ritenuto in tal senso non concludente l'annotazione datata 21 maggio 2009 (sembra da intendersi 1999), nella quale la consegna dell'assegno per il soddisfacimento del credito era stata espressa in forma dubitativa, che lasciava intendere che il titolo sarebbe stato «successivamente consegnato alla banca in un arco temporale prossimo ma futuro» e in cui figuravano dei «punti interrogativi posti al termine dell'annotazione medesima» che rafforzavano, in sintesi, la connotazione ipotetica di quanto annotato.

La stessa Corte ha poi evidenziato che nel documento figurava, in calce all'annotazione, la dizione «No» e che la stessa appariva «avere valore di controllo Sez.

I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 negativo in ordine all'asserito versamento dell'assegno da parte del [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi preso in esame altra annotazione, del 19 maggio 2005 del seguente tenore «il dott. [OSCURATO:PERSONA] dice che nel maggio '99 fece un'operazione di lire 10.000.000 a fronte del i.eale rilasciava un ass. della BCC di [OSCURATO:PERSONA] di lire 10.850.000 a qualche mese.

Dopo niente altro».

Ha spiegato la Corte di merito che da tale appunto non poteva ricavarsi alcun intento confessorio da parte della società finanziaria, dal momento che l'annotazione aveva ad oggetto dichiarazioni del debitore e che la locuzione finale («Dopo nient'altro») integrava «una sorta di controllo successivo — di carattere negativo — circa la consegna del titolo dal debitore alla [OSCURATO:SOCIETA]».

Il giudice distrettuale ha dunque reputato decisiva l'assenza, nelle richiamate annotazioni, di elementi che conferissero certezza alla consegna del titolo: e compete senz'altro al giudice del merito verificare se l'annotazione fatta dal creditore tenda «ad accertare la liberazione del debitore» secondo quanto prescritto dall'art. 2708 c.c..

Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ora, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha preso in considerazione il fatto storico Sez.

I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 4 rappresentato dalle annotazioni di cui qui si dibatte e ciò che viene imputato alla Corte di merito è, in buona sostanza, un esame non appagante delle dette risultanze documentali.

Tale profilo sfugge, però, al sindacato di legittimità: infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), e nemmeno in quello del precedente n. 4, disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

3. — Col terzo mezzo viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 2708, 2727, 2729 e 2697 c.c..

Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe stravolto il significato dell'annotazione apposta sull'estratto conto e proceduto a una valutazione soltanto atomistica, non globale, degli elementi indiziari, violando altresì le regole sul riparto dell'onere probatorio.

Il motivo è inammissibile.

Impropria è la denuncia di erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., visto che il ricorrente fa questione di una scorretta attribuzione del significato da attribuire all'annotazione (cfr. pag. 25 del ricorso): la doglianza vertente sulla norma testé richiamata è difatti ammissibile ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), Sez.

I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 5 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U. 30 settembre 2020, n. 20867).

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è poi configurabile soltanto nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Nulla l'istante spiega, inoltre, in merito alla denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2708 c.c., per il che la censura deve ritenersi inammissibile (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745).

Quanto, infine, alla doglianza relativa al ragionamento presuntivo, essa finisce per investire il giudizio di fatto formulato dalla Corte di merito quanto al valore da attribuire alle due annotazioni.

La censura pecca, oltretutto, di genericità, in quanto il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi indiziari che sarebbero stati considerati isolatamente; e comunque l'istante sembra non cogliere il senso della pronuncia impugnata, con cui si è inteso dare atto di alcuni elementi documentali reputati decisivi per escludere l'assenza della prova della liberazione del debitore (la locuzione «+ o - a qualche mese», i punti interrogativi, la dizione «No», l'espressione «Dopo niente altro»).

4. — Il ricorso è in conclusione respinto.

5. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Sez.

I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 6 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA C -U sul ricorso 12787/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona liquid.re giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4658/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, del 17/10/2018; Sez. I- RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento in data 13 ottobre 2009: ingiunzione avente ad oggetto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 13.591,46, da tale società pretesa quale rimborso di un finanziamento. Il giudizio di opposizione, nel quale si è costituita la nominata convenuta, è stato definito con sentenza di revoca del provvedimento monitorio: il Tribunale ha infatti ritenuto provata la restituzione della somma sopra indicata in ragione della presenza di un'annotazione a margine delle scritture contabili dell'asserita creditrice. 2. — In sede di gravame la decisione di primo grado è stata riformata, con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 3. — Avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli il 17 ottobre 2018 ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.. La sentenza di appello è censurata per non essersi il giudice distrettuale pronunciato sull'eccezione, sollevata dal ricorrente, circa il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria. Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata si desume che la Corte di appello ha ricondotto il rapporto obbligatorio a un accordo, avente ad oggetto Sez. I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 2 un'operazione finanziaria, documentato da scrittura privata del 12 gennaio 1998 (cfr. pag. 6 del provvedimento, ove si fa parola di una «operazione finanziaria [...] sottoscritta in data 12.1.1998» e di un «unico rapporto bancario [...] in atti documentato, sottoscritto in data 12.1.1998»). E' pertanto evidente che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiamata eccezione e che il vizio di omessa pronuncia non abbia a configurarsi. 2. — Col secondo mezzo è denunciata l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa. Deduce in sintesi l'istante che la Corte partenopea avrebbe mancato di apprezzare l'indicazione, nell'annotazione apposta a margine dell'estratto conto acquisito al giudizio, del numero dell'assegno bancario da lui consegnato a [OSCURATO:SOCIETA] e della data precisa in cui tale datio aveva avuto luogo: «circostanze, queste, di cui la [OSCURATO:SOCIETA] medesima non avrebbe potuto essere a conoscenza se il predetto assegno non fosse stato ad essa effettivamente consegnato». Il motivo va disatteso. La Corte di merito ha ritenuto di non ravvisare alcuna annotazione ex art. 2708 c.c. atta a dimostrare inequivocabilmente che l'odierno ricorrente ebbe a consegnare un assegno bancario al fine di estinguere la propria obbligazione nei confronti della controparte. Ha ritenuto in tal senso non concludente l'annotazione datata 21 maggio 2009 (sembra da intendersi 1999), nella quale la consegna dell'assegno per il soddisfacimento del credito era stata espressa in forma dubitativa, che lasciava intendere che il titolo sarebbe stato «successivamente consegnato alla banca in un arco temporale prossimo ma futuro» e in cui figuravano dei «punti interrogativi posti al termine dell'annotazione medesima» che rafforzavano, in sintesi, la connotazione ipotetica di quanto annotato. La stessa Corte ha poi evidenziato che nel documento figurava, in calce all'annotazione, la dizione «No» e che la stessa appariva «avere valore di controllo Sez. I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 negativo in ordine all'asserito versamento dell'assegno da parte del [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi preso in esame altra annotazione, del 19 maggio 2005 del seguente tenore «il dott. [OSCURATO:PERSONA] dice che nel maggio '99 fece un'operazione di lire 10.000.000 a fronte del i.eale rilasciava un ass. della BCC di [OSCURATO:PERSONA] di lire 10.850.000 a qualche mese. Dopo niente altro». Ha spiegato la Corte di merito che da tale appunto non poteva ricavarsi alcun intento confessorio da parte della società finanziaria, dal momento che l'annotazione aveva ad oggetto dichiarazioni del debitore e che la locuzione finale («Dopo nient'altro») integrava «una sorta di controllo successivo — di carattere negativo — circa la consegna del titolo dal debitore alla [OSCURATO:SOCIETA]». Il giudice distrettuale ha dunque reputato decisiva l'assenza, nelle richiamate annotazioni, di elementi che conferissero certezza alla consegna del titolo: e compete senz'altro al giudice del merito verificare se l'annotazione fatta dal creditore tenda «ad accertare la liberazione del debitore» secondo quanto prescritto dall'art. 2708 c.c.. Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ora, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nel caso in esame, la Corte di merito ha preso in considerazione il fatto storico Sez. I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 4 rappresentato dalle annotazioni di cui qui si dibatte e ciò che viene imputato alla Corte di merito è, in buona sostanza, un esame non appagante delle dette risultanze documentali. Tale profilo sfugge, però, al sindacato di legittimità: infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), e nemmeno in quello del precedente n. 4, disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). 3. — Col terzo mezzo viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 2708, 2727, 2729 e 2697 c.c.. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe stravolto il significato dell'annotazione apposta sull'estratto conto e proceduto a una valutazione soltanto atomistica, non globale, degli elementi indiziari, violando altresì le regole sul riparto dell'onere probatorio. Il motivo è inammissibile. Impropria è la denuncia di erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., visto che il ricorrente fa questione di una scorretta attribuzione del significato da attribuire all'annotazione (cfr. pag. 25 del ricorso): la doglianza vertente sulla norma testé richiamata è difatti ammissibile ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), Sez. I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 5 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867). La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è poi configurabile soltanto nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). Nulla l'istante spiega, inoltre, in merito alla denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2708 c.c., per il che la censura deve ritenersi inammissibile (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Quanto, infine, alla doglianza relativa al ragionamento presuntivo, essa finisce per investire il giudizio di fatto formulato dalla Corte di merito quanto al valore da attribuire alle due annotazioni. La censura pecca, oltretutto, di genericità, in quanto il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi indiziari che sarebbero stati considerati isolatamente; e comunque l'istante sembra non cogliere il senso della pronuncia impugnata, con cui si è inteso dare atto di alcuni elementi documentali reputati decisivi per escludere l'assenza della prova della liberazione del debitore (la locuzione «+ o - a qualche mese», i punti interrogativi, la dizione «No», l'espressione «Dopo niente altro»). 4. — Il ricorso è in conclusione respinto. 5. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Sez. I - RG 12787/2019 camera di consiglio 18.1.2022 6 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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