CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Lato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pin [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 luglio 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Pierangelo, avente ad oggetto la richiesta di "fungibilità dei giorni di liberazione anticipata a causa di questo presofferto già scontato" seguente a premessa di essere stato assolto per non aver commesso il fatto con riguardo ad un'imputazione di cui all'art. 624bis c.p. e per la quale aveva scontato sei mesi e 14 giorni di detenzione perché sottoposto a misura emessa in sede di convalida in data 23.03.2004. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Pierangelo con atto personale. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]