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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46562/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 11/6/2019 del Tribunale di Foggia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 85,57 di hashish, pari a 740 dosi).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, in quanto dalla perizia tossicologica fatta eseguire dal pubblico ministero era emerso un quantitativo di principio attivo assai inferiore a quello riportato nella contestazione e dalle indagini svolte non erano emersi contatti del ricorrente con assuntori di sostanze stupefacenti finalizzati alla cessione di tali sostanze, con la conseguenza che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90, essendo destinata al consumo personale la sostanza stupefacente di cui era stato trovato in possesso; con un secondo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza del ricorrente e la sua giovane età, il tipo e la quantità della sostanza detenuta; con un terzo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e un altro vizio della motivazione, con riferimento alla determinazione della misura della pena, dovendo considerarsi come base di computo il minimo edittale; infine, con un quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione tra le condotte contestate e quelle di cui alla sentenza del 13/6/2019 del medesimo Tribunale di Foggia, relativa a condotte di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti unite dal medesimo disegno criminoso, tanto che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel corso della esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione a tale precedente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello di cui alle lett. a), b), c), e), adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare, tra l'altro in modo generico, valutazioni di merito in ordine alla responsabilità e al fine di spaccio, al trattamento sanzionatorio e alla esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti contestati e quelli, commessi nel 2018, oggetto di altro procedimento, esclusivamente attraverso richieste di rivalutazione degli elementi disponibili, disgiunte dalla individuazione di vizi della motivazione, travisamenti delle prove o violazioni di disposizioni di legge penale o processuale, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Il primo motivo è volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie in ordine alla affermazione del fine di spaccio, logicamente desunto dal quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, da cui erano ricavabili 740 dosi medie, e dal possesso di strumenti e oggetti idonei al confezionamento in dosi di tale sostanza.

Il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla misura della pena sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche, è stato adeguatamente giustificato considerando la gravità del fatto (in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto e del numero di dosi da esso ricavabile) e la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico per un fatto giudicato grave, e tali valutazioni sono state censurate in modo generico ed esclusivamente sul piano del merito, senza prospettare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, ma solo lamentando l'eccessività della pena e chiedendo una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.

Infine, il vincolo della continuazione tra le condotte giudicate dalla sentenza impugnata e quelle di cui alla sentenza del 13/6/2019 del Tribunale di Foggia è stato escluso sottolineando la distanza cronologica tra le condotte, risalendo al mese di aprile 2018 quelle di cui a tale sentenza e al marzo 2019 quelle contestate al ricorrente, la diversità di sostanze stupefacenti che ne hanno costituito oggetto (cocaina nel primo caso e hashish nel secondo) e la mancanza di elementi da cui dedurre la programmazione del secondo reato all'epoca di realizzazione del primo: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, censurata in modo generico e sul piano delle valutazioni di fatto, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 11/6/2019 del Tribunale di Foggia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 85,57 di hashish, pari a 740 dosi). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, in quanto dalla perizia tossicologica fatta eseguire dal pubblico ministero era emerso un quantitativo di principio attivo assai inferiore a quello riportato nella contestazione e dalle indagini svolte non erano emersi contatti del ricorrente con assuntori di sostanze stupefacenti finalizzati alla cessione di tali sostanze, con la conseguenza che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90, essendo destinata al consumo personale la sostanza stupefacente di cui era stato trovato in possesso; con un secondo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza del ricorrente e la sua giovane età, il tipo e la quantità della sostanza detenuta; con un terzo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e un altro vizio della motivazione, con riferimento alla determinazione della misura della pena, dovendo considerarsi come base di computo il minimo edittale; infine, con un quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione tra le condotte contestate e quelle di cui alla sentenza del 13/6/2019 del medesimo Tribunale di Foggia, relativa a condotte di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti unite dal medesimo disegno criminoso, tanto che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel corso della esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione a tale precedente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello di cui alle lett. a), b), c), e), adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare, tra l'altro in modo generico, valutazioni di merito in ordine alla responsabilità e al fine di spaccio, al trattamento sanzionatorio e alla esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti contestati e quelli, commessi nel 2018, oggetto di altro procedimento, esclusivamente attraverso richieste di rivalutazione degli elementi disponibili, disgiunte dalla individuazione di vizi della motivazione, travisamenti delle prove o violazioni di disposizioni di legge penale o processuale, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Il primo motivo è volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie in ordine alla affermazione del fine di spaccio, logicamente desunto dal quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, da cui erano ricavabili 740 dosi medie, e dal possesso di strumenti e oggetti idonei al confezionamento in dosi di tale sostanza. Il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla misura della pena sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche, è stato adeguatamente giustificato considerando la gravità del fatto (in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto e del numero di dosi da esso ricavabile) e la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico per un fatto giudicato grave, e tali valutazioni sono state censurate in modo generico ed esclusivamente sul piano del merito, senza prospettare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, ma solo lamentando l'eccessività della pena e chiedendo una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Infine, il vincolo della continuazione tra le condotte giudicate dalla sentenza impugnata e quelle di cui alla sentenza del 13/6/2019 del Tribunale di Foggia è stato escluso sottolineando la distanza cronologica tra le condotte, risalendo al mese di aprile 2018 quelle di cui a tale sentenza e al marzo 2019 quelle contestate al ricorrente, la diversità di sostanze stupefacenti che ne hanno costituito oggetto (cocaina nel primo caso e hashish nel secondo) e la mancanza di elementi da cui dedurre la programmazione del secondo reato all'epoca di realizzazione del primo: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, censurata in modo generico e sul piano delle valutazioni di fatto, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito in sede di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 no
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