CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 06426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5210-2022 proposto da: A.F.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3943/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A.F.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3943/2021 con cui è stato accolto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. ed è stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare euro 2.500. La ricorrente, alla quale era stato ingiunto il pagamento di euro 2.500 per il saldo di una fornitura di accumulati elettrici, aveva opposto il decreto, facendo valere, in via riconvenzionale, un controcredito relativo a vizi di una diversa fornitura, chiedendo di compensare i crediti; il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale e l’opposta FIB era stata condannata a pagare euro 742. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Con il primo motivo si contesta l’avvenuta dichiarazione di prescrizione dell’azione di cui all’art. 1495 c.c., operata dal Tribunale in riforma della decisione del Giudice di pace emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando la violazione degli artt. 1492, 1495 e 2944 c.c., non avendo il giudice del gravame ritenuto interrotto il termine di prescrizione dal momento del riconoscimento espresso dei vizi della cosa venduta da parte del venditore. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.1495, 1242 e 1243 c.c. per non avere il Tribunale operato la compensazione giudiziale del debito dedotto in giudizio con il debito derivante dalla sussistenza dei vizi di una delle cose vendute. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Come ha precisato questa Corte, l'art. 1495, comma 3 c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, “intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia” (così Cass. 16766/2019), riconoscimento, nel caso di specie, confermato dallo stesso Tribunale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata). L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo. II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, ne