CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8787/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di S. Costanza, n. 35; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 4671/2020, depositata il 5 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza del 6 novembre 2012 il Tribunale di Roma, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e dato atto del pagamento della somma di Euro 176.615,90, condannò la [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento, in i favore di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della somma di euro 746.239,65, per la fornitura di energia elettrica; in accoglimento del gravame interposto dall'amministrazione, la Corte d'appello di Roma, ferma la revoca del decreto ingiuntivo e dato atto del pagamento suindicato, ha rigettato la domanda relativa al residuo preteso corrispettivo, per difetto di prova che le prestazioni invocate da Acea fossero riferibili a rapporti facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] (o non piuttosto ad altri enti o amministrazioni); ha al riguardo, in particolare, evidenziato che «non risultano prodotti i contratti di somministrazione e che comunque non v'è prova che i singoli rapporti di fornitura si riferiscano ad immobili utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, da amministrazioni ad essa riferibili», soggiungendo che, «peraltro ... dall'indice del fascicolo di parte del procedimento monitorio risulta che Acea ha prodotto le singole fatture attraverso il loro riversamento in un CD allegato come documento n. 3 del detto fascicolo», dal quale però è stato constatato non potersi rilevare alcunché, sicché «in definitiva viene a difettare la stessa produzione delle fatture (che comunque, da sole, non avrebbero consentito di superare le contestazioni dell'amministrazione)»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) propone ricorso per cassazione con due mezzi; l'amministrazione intimata non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato, secondo quanto è dato desumere dalla illustrazione, dalla circostanza che «la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non ha mai contestato il rapporto in essere con Acea» ma ha anzi accettato le fatture trasmesse nel corso dell'esecuzione del rapporto provvedendo, altresì, al pagamento di una parte delle stesse per la somma di euro 176.615,90; il motivo è inammissibile; ne è evidente, sotto più profili, l'estraneità all'evocato paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: non viene, infatti, indicato il dato testuale o extratestuale da cui risulterebbe il fatto asseritamente non considerato (ossia la mancata contestazione «del rapporto» o la «accettazione» delle fatture), in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; non ne viene in alcun modo spiegata la decisività (la mancata contestazione dell'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica non significa certo aprioristica acquiescenza in ordine alla correttezza delle fatture di volta in volta emesse e dunque alla effettiva sussistenza delle prestazioni contabilizzate); il pagamento di alcune fatture è circostanza bensì risultante dalla sentenza, ma per ciò stesso anche in essa espressamente considerata e nondimeno valutata irrilevante ai fini della prova della fondatezza del maggior corrispettivo preteso; con il secondo motivo la ricorrente inoltre deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.;lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto mancare la produzione delle fatture, senza operare alcun «riferimento giuridico/interpretativo alla sentenza numero 21046/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma» il quale aveva preso visione di tutte le fatture depositate, con ciò dunque omettendo di valutare le prove poste a base della decisione, «in palese contrasto con le risultanze pacificamente acquisite»; la censura è inammissibile; al di là dell'eccentrico riferimento alle disposizioni di cui all'art.115 e 116 cod. proc. civ. (la cui violazione è dedotta proprio nei termini in cui questa Corte esclude possa esserlo: si rinvia, al riguardo, alla lettura dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. U.n. 16598 del 2016; n. 7074 del 2017; n. 20867 del 2020) essa, infatti, non si confronta con il rilievo assorbente secondo cui, indipendentemente dalla possibilità di considerare prodotte le fatture in questione, queste non avrebbero consentito di superare le contestazioni dell'amministrazione, ossia non avrebbero comunque potuto considerarsi di per sé, in un giudizio di piena cognizione, idonea prova del credito; è appena il caso di soggiungere che, sul punto, la sentenza d'appello si conforma a noto e consolidato insegnamento secondo cui «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi» (Cass. n. 17371 del 17/11/2003; n. 5071 del 03/03/2009; n. 5915 del 11/03/2011; n. 18092 del 31/08/2020); in tale prospettiva l'insistito riferimento ai dati risultanti dalle fatture e dalle scritture contabili si appalesa inconcludente, essendo appena il caso di rammentare che la norma di cui all'art. 2710 cod. civ., che riconosce valore di prova «ai libri bollati e vidimati nella forme di legge, quando sono regolarmente tenuti», anche a favore di chi li produce, è applicabile, «per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa», solo nelle controversie «tra imprenditori», quale non è quella di che trattasi; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove