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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26266/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano, in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione di una prova decisiva costituita dalla copia delle scritture contabili della fallita.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo evidente la sussistenza dei presupposti per la loro applicazione.

3. I ricorsi sono inammissibili per tardività.

La sentenza della Corte di appello è stata emessa in data 20 novembre 2020 ed in dispositivo era stato fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta, scaduto in data 19 gennaio 2021, che risulta rispettato.

Da tale data decorreva il termine per la proposizione del ricorso di giorni quarantacinque, che è scaduto in data 5 marzo 2021.

Il ricorso è stato, invece, proposto solo in data 9 marzo 2021.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano, in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione di una prova decisiva costituita dalla copia delle scritture contabili della fallita. 2.2. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo evidente la sussistenza dei presupposti per la loro applicazione. 3. I ricorsi sono inammissibili per tardività. La sentenza della Corte di appello è stata emessa in data 20 novembre 2020 ed in dispositivo era stato fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta, scaduto in data 19 gennaio 2021, che risulta rispettato. Da tale data decorreva il termine per la proposizione del ricorso di giorni quarantacinque, che è scaduto in data 5 marzo 2021. Il ricorso è stato, invece, proposto solo in data 9 marzo 2021. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme
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