CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12942/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale) e delle attenuanti generiche, contestando inoltre l'eccessività della pena irrogata, sono manifestamente infondati; che, la lieve entità del fatto, alla luce del percorso seguito dalla Corte costituzionale, non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante, in quanto l'interesse protetto dalla norma riguarda pur sempre la libertà di autodeterminazione della vittima identificando l'oggetto sul quale va ad incidere la condotta illecita; conseguentemente, non si tratta di due fattispecie distinte, ma di un'attenuante che introduce un elemento ulteriore rispetto alle ipotesi tipiche, incidente sulla entità della pena e che richiede una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"; che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivato, sul punto, in termini esaustivi e congrui, evidenziando (cfr., pag. 3 della sentenza) rileyyrao come il fatto sottoposto alla sua valutazione non potesse essere considerato di "lieve entità" sotto alcun profilo, ovvero sia quanto al profitto conseguito dall'azione delittuosa sia, soprattutto, per le modalità della condotta serbata dal ricorrente e caratterizzata dall'uso di un coltello con lama seghettata di 34 centimetri con il quale aveva minacciato la vittima; che, inoltre, altrettanto esaustiva risulta la motivazione con cui i giudici di merito hanno escluso la possibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche essendo appena il caso di ribadire che, a tal fine, non occorre necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carni°, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelii, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 265826 - 01); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am