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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01843/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8459/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasson. 277/2020, depositata il 17 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, depositata il 17 settembre 202 0 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il saldo debitorio di due conti anticipi e di un conto corrente accesi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente, in euro 141.807,72, 220.424,62 e 21.623,00, condannato gli odierni ricorrenti , quali fideiussori delle obbligazioni assunte da tale società,al pagamento di tali somme in favore della banca e dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].; - la Corte di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che la produzione in giudizio dei contratti dedotti in giudizio da parte della banca equivaleva alla sottoscrizione degli stessi, per cui risultava essere rispettato il requisito formale,e che privo di pregio era il motivo di appello vertentesulla pattuizione di interessi usurari avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 cod. proc. civ.quale successore della banca; -il [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in reazione al mancato esame dell’eccezione di nullità della fideiussione da loro rilasciata; -il motivo è inammissibile; - ricorrendo nella specie una ipotesi di cd.

«doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); - parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; - può, in ogni caso, rammentarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella vigente formulazione, applicabile al caso in esame, prevede l’omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (così, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268), quali l’omessa o erronea valutazione di una eccezione; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare d’ufficio la nullità dei contratti di fideiussione succedutisi nel tempo (in data 5 settembre 2006, 19 novembre 2007 e 5 novembre 2010) da loro sottoscritti nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. -il motivo è inammissibile; - il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846); -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8459/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasson. 277/2020, depositata il 17 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, depositata il 17 settembre 202 0 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il saldo debitorio di due conti anticipi e di un conto corrente accesi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente, in euro 141.807,72, 220.424,62 e 21.623,00, condannato gli odierni ricorrenti , quali fideiussori delle obbligazioni assunte da tale società,al pagamento di tali somme in favore della banca e dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].; - la Corte di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che la produzione in giudizio dei contratti dedotti in giudizio da parte della banca equivaleva alla sottoscrizione degli stessi, per cui risultava essere rispettato il requisito formale,e che privo di pregio era il motivo di appello vertentesulla pattuizione di interessi usurari avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 cod. proc. civ.quale successore della banca; -il [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in reazione al mancato esame dell’eccezione di nullità della fideiussione da loro rilasciata; -il motivo è inammissibile; - ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); - parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; - può, in ogni caso, rammentarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella vigente formulazione, applicabile al caso in esame, prevede l’omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (così, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268), quali l’omessa o erronea valutazione di una eccezione; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare d’ufficio la nullità dei contratti di fideiussione succedutisi nel tempo (in data 5 settembre 2006, 19 novembre 2007 e 5 novembre 2010) da loro sottoscritti nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. -il motivo è inammissibile; - il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846); -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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