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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 27123/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27712/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 236/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 01/04/2021; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della società controricorrente ha comunicato l’intenzione di accettare la rinuncia a seguito della restituzione della somma di € 3.000,64 da parte della ricorrente e che quest’ultima ha depositato in atti la documentazione attestante l’avvenuto pagamento; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27712/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 236/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 01/04/2021; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della società controricorrente ha comunicato l’intenzione di accettare la rinuncia a seguito della restituzione della somma di € 3.000,64 da parte della ricorrente e che quest’ultima ha depositato in atti la documentazione attestante l’avvenuto pagamento; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 27123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris