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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08177/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 5 novembre 2025, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati allo stesso ascritti in anni 3 di reclusione ed euro 467,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza di concordato in appello il predetto imputato proponeva ricorso personale in cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato stante che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. legittimati alla proposizione del ricorso per cassazione sono solo i difensori abilitati all’esercizio presso le giurisdizioni superiori.

La declaratoria, investendo la legittimazione, può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 5 novembre 2025, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati allo stesso ascritti in anni 3 di reclusione ed euro 467,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza di concordato in appello il predetto imputato proponeva ricorso personale in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato stante che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. legittimati alla proposizione del ricorso per cassazione sono solo i difensori abilitati all’esercizio presso le giurisdizioni superiori. La declaratoria, investendo la legittimazione, può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 08177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris