CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che con unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 4, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione dell'occasione e del luogo in cui è stata posta in essere l'azione criminosa nonché del pregiudizio arrecato non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere E ensore [OSCURATO:PERSONA] ente