CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37809-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C0.111TOliCOITCIlte - contro [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 324/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSET11. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1999 [OSCURATO:PERSONA] (che verrà a mancare nel corso del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dall'erede [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ad un immobile di sua proprietà, reso inagibile dai lavori edili eseguiti, su un immobile adiacente, dall'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il convenuto si costituì e, oltre a contestare la domanda attorea, chiese ed ottenne di chiamare in causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis (committente dei lavori), [OSCURATO:PERSONA] (direttore dei lavori) e il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata), chiedendo di essere da essi tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attorea. Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- 2. Con sentenza 22 aprile 2009 n. 215 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso di causa tra i danni lamentati dall'attrice ed i lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis in via incidentale. 3. Con sentenza 30 settembre 2019 n. 324 la Corte d'appello di Campobasso "rigettò" (così si legge nel dispositivo) tutti gli appelli. Nella motivazione della sentenza la Corte d'appello, dopo aver premesso che "i/ motivo d'appello è inammissibile per difetto di Jpecificitcr (pagina 6, § 4.3 della sentenza impugnata), ha aggiunto che "del resto" era comunque mancata la prova che i lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] avessero provocato vibrazioni tali da danneggiare l'immobile dell'attrice; che la circostanza che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis si fosse fatto carico per alcun tempo di pagare il canone di locazione dell'immobile dell'attrice non dimostrava alcuna assunzione di responsabilità; che le deposizioni testimoniali raccolte erano insufficienti; che, in definitiva, nulla dimostrava che prima dell'inizio dei lavori l'immobile dell'attrice fosse integro, e dopo l'inizio dei lavori divenne pericolante. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e il eomune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 342 c.p.c. Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- Nella illustrazione del motivo sono contenute varie censure così riassumibili: -) al momento in cui venne proposto l'appello (2010) non era ancora applicabile ratione temporis il testo novellato dell'articolo 342 c.p.c.; -) in ogni caso le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado erano estremamente chiare e niente affatto generiche; -) comunque "il giudice dell'appello è tenuto ad andare oltre a quanto può essere indicato nell'atto di gravame, al fine di giungere a una sentenza effettivamente giustd'. Dopo aver svolto queste deduzioni, l'illustrazione del motivo si diffonde (pagine 7-9) ad illustrare il concetto di "modificazione della domanda", al fine di sostenere che in grado di appello le proprie domande non vennero modificate, ma solo meglio precisate. 1.1. Le varie censure sopra riassunte sono tutte o inammissibili o infondate, per plurime ragioni. Nella parte in cui lamenta l'applicazione retroattiva del novellato articolo 342 c.p.c. il motivo è infondato. Dal tenore letterale della sentenza impugnata, infatti, in alcun modo è possibile desumere che la Corte d'appello abbia inteso fare applicazione dell'articolo 342 c.p.c. nel testo modificato nel 2012, piuttosto che della norma nel suo testo originario. Anche quest'ultima, infatti, consentiva pur sempre di dichiarare inammissibile l'appello formulato in termini generici. 1.2. Nella parte in cui sostiene che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto "generico" un appello che invece era analitico il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- La prima ragione è che la ricorrente, in violazione dell'onere imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, n. 6, c.p.c., non riassume né trascrive il contenuto del proprio atto d'appello. La seconda ragione è che in ogni caso la Corte d'appello, pur avendo dichiarato il gravame "generico", lo ha comunque esaminato nel merito (pagine 6-7), con riferimento alle due questioni che la stessa ricorrente sostiene essere state devolute al giudice d'appello (e cioè l'interpretazione della c.t.u. e la valutazione della prova testimoniale: così il ricorso, pagina 3, terzo capoverso). Il rilievo di genericità deve dunque ritenersi un mero obiter dictum, privo di natura decisoria. 2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta congiuntamente la violazione di 14 diverse norme del codice di procedura civile, nonché la "errata interpretazione e violdzione dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.". Al di là di tali estemporanei riferimenti normativi, l'illustrazione del motivo contiene varie censure che possono essere così riassunte: a) la Corte d'appello aveva trascurato di valutare alcune fonti di prova, mentre altre erano state "stravolte"; b) in particolare, la Corte d'appello non aveva dato il giusto peso alla circostanza che l'immobile, pur degradato, era comunque abitabile fino all'inizio dei lavori, mentre non lo fu più successivamente; non aveva correttamente vagliato l'attendibilità dei testimoni; aveva erroneamente ritenuto irrilevante ai fini del decidere l'ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dal sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis; c) la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato la natura dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], che avevano interessato Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -5- l'immobile dell'attrice a fundamentis ed erano perciò idonei a provocare il danno lamentato; d) la Corte d'appello, così come il Tribunale prima di lei, avevano erroneamente ritenuto "apodittica", e non condiviso, una consulenza tecnica che era invece precisa ed esaustiva, e l'avevano fatto senza motivare adeguatamente il proprio convincimento; e) con una ultima censura, infine, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia liquidato in modo eccessivo le spese di lite, che invece si sarebbero dovuto compensare. 2.1. Le censure riassunte sub (a)-(d) al paragrafo che precede sono manifestamente inammissibili in quanto investono la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Stabilire, infatti, per quale ragione un immobile sia diventato inagibile è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. Né può essere invocato in questa sede il vizio di motivazione o la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in quanto come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) tali vizi possono dirsi sussistenti solo quando la decisione sia assolutamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. 2.2. Nella parte in cui lamenta la eccessività della liquidazione delle spese di lite il motivo è infondato. In grado di appello [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna degli appellati al risarcimento d'un danno quantificato nella misura di 42.000 euro, e per cause di questo valore il D.M. 55/14 prevede un compenso minimo di 5.338 curo e massimo di 17.707 euro. Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -6- Pertanto, anche a voler supporre che la Corte d'appello abbia ritenuto non dovuto il compenso per la fase "di istruttoria/trattazione", il compenso si sarebbe dovuto comunque liquidare tra un minimo di euro 3.308 ed un massimo di euro 11.907. La liquidazione compiuta la Corte d'appello non eccede dunque il massimo stabilito dalla legge. 2.3. Fondato invece è il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta sostanzialmente la duplicazione delle spese di lite liquidate agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come accennato, era il direttore dei lavori, chiamato in causa dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Essendo deceduto [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, in grado di appello la sua posizione in lite fu coltivata da tre eredi: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro si sono costituite in grado di appello col ministero del medesimo avvocato ([OSCURATO:PERSONA]) depositando due diverse comparse di costituzione e risposta: una nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'altra nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Le due comparse ebbero - secondo quanto si legge a p. 3, 6° e 7° capoverso, della sentenza impugnata, contenuto identico. La Corte d'appello, dinanzi a questa situazione processuale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di rifusione delle spese di lite, di euro 4.500 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché al pagamento di ulteriori curo 4.500 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -7- 2.4. Così giudicando, la Corte d'appello ha effettivamente violato l'articolo 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/14, nel testo modificato dall'art. 1 d.m. 8 marzo 2018, n. 37, applicabile al presente giudizio in virtù della regola di diritto intertemporale di cui all'art. 6, comma 1, del suddetto d.m. 37/18. Tali norme stabiliscono una regola ed una eccezione. La regola è che quando un avvocato assista in giudizio più parti, gli è dovuto un compenso unico, pari a quello previsto per un solo cliente, maggiorato "di regola" del 30% per ogni soggetto oltre il primo, fino a un massimo di dieci; e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. L'eccezione a tale regola è stabilita dal quarto comma dell'art. 4 d.m. 55/14, ove si prevede che quando la prestazione professionale nei confronti di più clienti aventi la medesima posizione processuale "non comporta l'esame di Jpecifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistena di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%". Il combinato disposto di tali norme impone dunque al giudice di merito di determinare le spese dovute alla parte vittoriosa applicando sia gli aumenti ai sensi del comma 2 dell'art. 4; sia la riduzione di cui al comma 4 della medesima norma. La ratio di tali previsioni è evitare di addossare al soccombente spese superflue, in ossequio al sovraordinato principio di irripetibilità delle spese non necessarie, di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25803 del 30/10/2017, Rv. 647015 - 01). 2.5. Da quanto esposto discende che in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è sempre dovuto un compenso unico Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -8- secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55/14, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (Sez. L, Sentenza n. 7364 del 16.3.2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28505 del 15.12.2020; Sez. U, Sentenza n. 31030 del 27.11.2019, in motivazione). 2.6. La ritenuta fondatezza del terzo motivo di ricorso non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, liquidando ex novo le spese di soccombenza del giudizio di secondo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle tre eredi di [OSCURATO:PERSONA] 2.7. A tal fine, assunto a base di riferimento il valore della causa determinato in base al petitum (euro 42.000), le suddette spese di soccombenza andranno così determinate: -) misura base del compenso: euro 3.308; -) meno il 30% ex art. 4, comma 4: euro 2.315,6; -) maggiorato del 60% per le due parti oltre la prima, ex art. 4, comma 2: euro 3.704,96. 3. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.q.m. (-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; (-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano Ric. 2019 n. 37809 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -9- nella somma di curo 3.704,96, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; (-) compensa integralmente tra le parti le spese de