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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17317/2026

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unale di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata da AFVS - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellaStrada Ets, con richiesta di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di patteggiamento, pronunciata il 12 febbraio 2026, il GUPdel Tribunale di Genova ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in relazione al reatodi cui all’art. 589 bis cod.pen. che le era stato contestato, la pena,condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione con concessione del beneficiodella non menzione nel certificato del casellario giudiziale.È stata altresì applicata la sanzione accessoria della revoca della patente diguida, poiché è stata ritenuta, seppure non obbligatoria, l’unica adeguata inragione della riconducibilità del sinistro mortale alla insufficiente attitudine allaguida dimostrata dall’imputata.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, permezzo del difensore di fiducia, deducendo, con due motivi, erronea applicazionedella legge penale e vizi di motivazione quanto all'applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente.

La difesa osserva che, aisensi dell'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come interpretato alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, la revoca della patentenon è obbligatoria; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe offerto una motivazioneinsufficiente e contraddittoria, attestando erroneamente l’inettitudine alla guida epoi negando profili di pericolosità sociale dell’imputata.

La scelta della revocarichiede una puntuale valutazione della concreta pericolosità del conducente, nonpotendo il giudice limitarsi a un generico richiamo alla gravità della condotta.La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, a giudizio dellaricorrente, un'intrinseca contraddizione il giudice ha formulato una prognosifavorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, valorizzandol'episodicità della condotta e l'incensuratezza dell'imputata, per poi affermare lapericolosità della medesima condotta posta a fondamento della revoca dellapatente.

I due giudizi apparirebbero logicamente inconciliabili.3.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta depositata, ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.

Analoghe conclusioni ha rassegnato AFVS -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con la memoria depositata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sonomanifestamente destituiti di fondamento.2.

La ricorrente contesta l'applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, in luogo della meno afflittivasospensione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.3.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, delD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, per i reati di cuiagli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., in assenza delle circostanze aggravanti di cuiai rispettivi commi 2 e 3, il giudice possa disporre la sospensione della patente inalternativa alla revoca. [OSCURATO:PERSONA] ha così eliminato l'automatismo sanzionatolo,restituendo al giudice il potere-dovere di calibrare la sanzione al caso concreto.3.1.

Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che, avverso lastatuizione della sentenza di patteggiamento relativa alle sanzioni amministrativeaccessorie, è sempre ammissibile il ricorso per cassazione, trattandosi distatuizione estranea all'accordo delle parti e rimessa al potere officioso del giudice(Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349).4.

Questa Sezione ha poi ribadito il principio secondo cui, in assenza delleaggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ilgiudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve dareconto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta, avuto riguardo ai parametridell'art. 218, comma 2, cod. strada: l'entità del danno, la gravità della violazionee il pericolo che il perdurare della circolazione del condannato possa arrecare allasicurezza degli altri utenti della strada.Un generico e apodittico riferimento alla "gravità della condotta" non èsufficiente; occorre che il giudice enunci, anche sinteticamente, gli specificielementi fattuali che giustificano la misura più afflittiva (Sez. 4, n. 12457 del08/02/2024, Rv. 286196; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139 - 01).5.

È altresì pacifico che la determinazione delle sanzioni amministrativeaccessorie non rientra nella disponibilità delle parti e che la relativa clausolaeventualmente inserita nell'accordo di patteggiamento deve ritenersi come nonapposta (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).6.

Tanto premesso, va osservato che la sentenza impugnata non si è limitataa un generico richiamo alla gravità della condotta.

Il giudice ha individuato specificielementi fattuali a fondamento della valutazione di pericolosità.La sentenza ha accertato che il sinistro è stato causato dalla scarsa attitudinealla guida dell’imputata, la quale ha eseguito una manovra errata che hadeterminato l’impatto con il motociclo.

Secondo quanto riferito dal testimone AjzziEndrit, l’imputata procedeva a velocità non eccessiva ma troppo vicina alle auto insosta sul lato destro; avvicinatasi eccessivamente a uno di tali veicoli, senzacompiere manovre brusche, lo ha urtato, sollevandosi da terra con tutte e quattrole ruote.

Rimasta incastrata con la parte anteriore destra contro l’auto in sosta,nel tentativo di liberarsi ha ruotato leggermente verso sinistra, urtando con laparte posteriore sinistra la motocicletta che transitava in senso opposto.

Il giudiceha ritenuto che, pur avendo l’imputata cercato di mantenere una condottaprudente, l’incidente sia stato determinato da imperizia, qualificando il suocomportamento come altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone,secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità.7.

Si tratta di una motivazione che, pur nella concisione propria del rito delpatteggiamento, indica con sufficiente precisione gli indicatori di pericolosità presiin considerazione la gravità delle conseguenze provocate dall’ investimento delmotociclista, con esito mortale.Il giudice ha dunque assolto all'obbligo motivazionale nel senso richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata, enunciando i presupposti concreti dai quali hadesunto che il comportamento dell'imputata fosse indicativo di un pericolo per lavita e l'incolumità degli altri utenti della strada, e giustificando così la scelta dellasanzione più severa.8.

La ricorrente oppone che la motivazione sarebbe intrinsecamentecontraddittoria, avendo il giudice formulato, al contempo, prognosi favorevole aifini della sospensione condizionale della pena - valorizzando l'episodicità dellacondotta e l'incensuratezza - e giudizio di pericolosità ai fini della revoca dellapatente.

La doglianza non coglie nel segno.I due istituti operano su piani distinti.

La sospensione condizionale della penasi fonda su una prognosi di astensione dalla commissione di futuri reati, ossiarevoca della patente, invece, risponde a finalità di sicurezza della circolazionestradale e mira a prevenire il rischio derivante dal perdurare della conduzione diveicoli da parte di un soggetto che ha dimostrato, nel caso concreto, una condottadi guida pericolosa.Anche il conducente incensurato e autore di un unico episodio può dunqueessere ritenuto pericoloso per la circolazione, senza che ciò contrasti con laprognosi favorevole in ordine alla reiterazione di reati.9.

Quanto alle ulteriori deduzioni della ricorrente - relative alle concretecircostanze dell’accaduto e alla ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro- esse sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie che esula dalperimetro del giudizio di legittimità.La Corte di cassazione non giudica il merito della vicenda, ma verifica se lamotivazione della sentenza impugnata sia conforme al diritto, logica e noncontraddittoria.

Nel caso in esame, il giudice ha tratto la propria valutazione dipericolosità dalla ricostruzione emersa dagli accertamenti contenuti nel fascicolo,ed ha esposto un percorso argomentativo che, pur sintetico, non presenta lacunelogiche o contraddizioni manifeste.10.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi perritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.11.

Nulla va disposto quanto alle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], posto che, qualora, come nel caso di specie ovel’impugnazione riguarda solo la sanzione amministrativa accessoria relativa asentenza di patteggiamento, dall'eventuale accoglimento del ricorso propostodall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima,non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titoloalla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria diinammissibilità del gravame (ex plurimis Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020 (dep.2021) Rv. 280519 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata da AFVS - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellaStrada Ets, con richiesta di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di patteggiamento, pronunciata il 12 febbraio 2026, il GUPdel Tribunale di Genova ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in relazione al reatodi cui all’art. 589 bis cod.pen. che le era stato contestato, la pena,condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione con concessione del beneficiodella non menzione nel certificato del casellario giudiziale.È stata altresì applicata la sanzione accessoria della revoca della patente diguida, poiché è stata ritenuta, seppure non obbligatoria, l’unica adeguata inragione della riconducibilità del sinistro mortale alla insufficiente attitudine allaguida dimostrata dall’imputata.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, permezzo del difensore di fiducia, deducendo, con due motivi, erronea applicazionedella legge penale e vizi di motivazione quanto all'applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente. La difesa osserva che, aisensi dell'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come interpretato alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, la revoca della patentenon è obbligatoria; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe offerto una motivazioneinsufficiente e contraddittoria, attestando erroneamente l’inettitudine alla guida epoi negando profili di pericolosità sociale dell’imputata. La scelta della revocarichiede una puntuale valutazione della concreta pericolosità del conducente, nonpotendo il giudice limitarsi a un generico richiamo alla gravità della condotta.La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, a giudizio dellaricorrente, un'intrinseca contraddizione il giudice ha formulato una prognosifavorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, valorizzandol'episodicità della condotta e l'incensuratezza dell'imputata, per poi affermare lapericolosità della medesima condotta posta a fondamento della revoca dellapatente. I due giudizi apparirebbero logicamente inconciliabili.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta depositata, ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso. Analoghe conclusioni ha rassegnato AFVS -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con la memoria depositata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sonomanifestamente destituiti di fondamento.2. La ricorrente contesta l'applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, in luogo della meno afflittivasospensione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.3. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, delD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, per i reati di cuiagli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., in assenza delle circostanze aggravanti di cuiai rispettivi commi 2 e 3, il giudice possa disporre la sospensione della patente inalternativa alla revoca. [OSCURATO:PERSONA] ha così eliminato l'automatismo sanzionatolo,restituendo al giudice il potere-dovere di calibrare la sanzione al caso concreto.3.1. Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che, avverso lastatuizione della sentenza di patteggiamento relativa alle sanzioni amministrativeaccessorie, è sempre ammissibile il ricorso per cassazione, trattandosi distatuizione estranea all'accordo delle parti e rimessa al potere officioso del giudice(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349).4. Questa Sezione ha poi ribadito il principio secondo cui, in assenza delleaggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ilgiudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve dareconto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta, avuto riguardo ai parametridell'art. 218, comma 2, cod. strada: l'entità del danno, la gravità della violazionee il pericolo che il perdurare della circolazione del condannato possa arrecare allasicurezza degli altri utenti della strada.Un generico e apodittico riferimento alla "gravità della condotta" non èsufficiente; occorre che il giudice enunci, anche sinteticamente, gli specificielementi fattuali che giustificano la misura più afflittiva (Sez. 4, n. 12457 del08/02/2024, Rv. 286196; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139 - 01).5. È altresì pacifico che la determinazione delle sanzioni amministrativeaccessorie non rientra nella disponibilità delle parti e che la relativa clausolaeventualmente inserita nell'accordo di patteggiamento deve ritenersi come nonapposta (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).6. Tanto premesso, va osservato che la sentenza impugnata non si è limitataa un generico richiamo alla gravità della condotta. Il giudice ha individuato specificielementi fattuali a fondamento della valutazione di pericolosità.La sentenza ha accertato che il sinistro è stato causato dalla scarsa attitudinealla guida dell’imputata, la quale ha eseguito una manovra errata che hadeterminato l’impatto con il motociclo. Secondo quanto riferito dal testimone AjzziEndrit, l’imputata procedeva a velocità non eccessiva ma troppo vicina alle auto insosta sul lato destro; avvicinatasi eccessivamente a uno di tali veicoli, senzacompiere manovre brusche, lo ha urtato, sollevandosi da terra con tutte e quattrole ruote. Rimasta incastrata con la parte anteriore destra contro l’auto in sosta,nel tentativo di liberarsi ha ruotato leggermente verso sinistra, urtando con laparte posteriore sinistra la motocicletta che transitava in senso opposto. Il giudiceha ritenuto che, pur avendo l’imputata cercato di mantenere una condottaprudente, l’incidente sia stato determinato da imperizia, qualificando il suocomportamento come altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone,secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità.7. Si tratta di una motivazione che, pur nella concisione propria del rito delpatteggiamento, indica con sufficiente precisione gli indicatori di pericolosità presiin considerazione la gravità delle conseguenze provocate dall’ investimento delmotociclista, con esito mortale.Il giudice ha dunque assolto all'obbligo motivazionale nel senso richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata, enunciando i presupposti concreti dai quali hadesunto che il comportamento dell'imputata fosse indicativo di un pericolo per lavita e l'incolumità degli altri utenti della strada, e giustificando così la scelta dellasanzione più severa.8. La ricorrente oppone che la motivazione sarebbe intrinsecamentecontraddittoria, avendo il giudice formulato, al contempo, prognosi favorevole aifini della sospensione condizionale della pena - valorizzando l'episodicità dellacondotta e l'incensuratezza - e giudizio di pericolosità ai fini della revoca dellapatente. La doglianza non coglie nel segno.I due istituti operano su piani distinti. La sospensione condizionale della penasi fonda su una prognosi di astensione dalla commissione di futuri reati, ossiarevoca della patente, invece, risponde a finalità di sicurezza della circolazionestradale e mira a prevenire il rischio derivante dal perdurare della conduzione diveicoli da parte di un soggetto che ha dimostrato, nel caso concreto, una condottadi guida pericolosa.Anche il conducente incensurato e autore di un unico episodio può dunqueessere ritenuto pericoloso per la circolazione, senza che ciò contrasti con laprognosi favorevole in ordine alla reiterazione di reati.9. Quanto alle ulteriori deduzioni della ricorrente - relative alle concretecircostanze dell’accaduto e alla ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro- esse sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie che esula dalperimetro del giudizio di legittimità.La Corte di cassazione non giudica il merito della vicenda, ma verifica se lamotivazione della sentenza impugnata sia conforme al diritto, logica e noncontraddittoria. Nel caso in esame, il giudice ha tratto la propria valutazione dipericolosità dalla ricostruzione emersa dagli accertamenti contenuti nel fascicolo,ed ha esposto un percorso argomentativo che, pur sintetico, non presenta lacunelogiche o contraddizioni manifeste.10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi perritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.11. Nulla va disposto quanto alle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], posto che, qualora, come nel caso di specie ovel’impugnazione riguarda solo la sanzione amministrativa accessoria relativa asentenza di patteggiamento, dall'eventuale accoglimento del ricorso propostodall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima,non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titoloalla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria diinammissibilità del gravame (ex plurimis Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020 (dep.2021) Rv. 280519 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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