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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43364/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo motivo (sul vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, per aver fatto uso della motivazione per relationem senza dare risposta a doglianze della difesa) è generico in quanto da un lato il giudice di appello è correttamente ricorso alla motivazione per relazione sui punti in cui l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice (tra tante, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392) e dall'altro ha adeguatamente fornito risposta alle altre questioni che si assumono pretermesse; per il secondo motivo (con il quale si deducono vizi cumulativi quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Moretti) valgono le medesime osservazioni in ordine alla dedotta pretermissione delle doglianze di appello, risultando viepiù alcuni vizi versati nel ricorso neppure sollevati con l'appello (che si limitava soltanto a dedurre la assenza di portata dimostrativa delle dichiarazioni del predetto); quanto al terzo motivo (relativo al diniego di derubricazione nel fatto di lieve entità), la motivazione è palesemente esente dai vizi denunciati, posto che la Corte di appello ha ritenuto dirimente non solo il contesto organizzato in cui si erano svolte le condotte illecito, ma ha anche valorizzato il peso e la qualità dello stupefacente (emergenti senza alcun dubbio da una serie convergente di elementi probatori), che escludeva un commercio di "piccolo spaccio"; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle /1 ammende.

Così deciso il 30/'9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo motivo (sul vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, per aver fatto uso della motivazione per relationem senza dare risposta a doglianze della difesa) è generico in quanto da un lato il giudice di appello è correttamente ricorso alla motivazione per relazione sui punti in cui l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice (tra tante, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392) e dall'altro ha adeguatamente fornito risposta alle altre questioni che si assumono pretermesse; per il secondo motivo (con il quale si deducono vizi cumulativi quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Moretti) valgono le medesime osservazioni in ordine alla dedotta pretermissione delle doglianze di appello, risultando viepiù alcuni vizi versati nel ricorso neppure sollevati con l'appello (che si limitava soltanto a dedurre la assenza di portata dimostrativa delle dichiarazioni del predetto); quanto al terzo motivo (relativo al diniego di derubricazione nel fatto di lieve entità), la motivazione è palesemente esente dai vizi denunciati, posto che la Corte di appello ha ritenuto dirimente non solo il contesto organizzato in cui si erano svolte le condotte illecito, ma ha anche valorizzato il peso e la qualità dello stupefacente (emergenti senza alcun dubbio da una serie convergente di elementi probatori), che escludeva un commercio di "piccolo spaccio"; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle /1 ammende. Così deciso il 30/'9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 43364/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris